Sentenza N. 95 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
26/11/1964
Data deposito/pubblicazione
26/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/1964
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
1952, n. 349, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1963 dalla
Giunta provinciale amministrativa di Roma su ricorso di d’Ayala Valva
Giovanna contro il Comune di Roma, iscritta al n. 15 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 54 del 29 febbraio 1964.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
udita nell’udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito l’avv. Renato Zampini, per il Comune di Roma.
1. – Nel corso di un giudizio davanti alla Giunta provinciale
amministrativa di Roma, tra la signora Giovanna d’Ayala Valva e il
Comune di Roma, la ricorrente sollevò la questione di legittimità
costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata:
“Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261,
concernente l’assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni”,
sostenendo che questa legge fosse in contrasto con l’ultimo comma
dell’art. 77 della Costituzione, secondo il quale i provvedimenti
adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza
“perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”. La Giunta provinciale
non ritenne fondata questa tesi, ma affermò che, nel caso in esame,
occorreva far riferimento all’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98, giusta il quale i provvedimenti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente devono essere sottoposti
alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dall’entrata in
funzione di questo. Così considerata, la questione di legittimità
costituzionale della legge impugnata non poteva essere ritenuta
manifestamente infondata, perché, si legge nell’ordinanza, “non si
hanno elementi per poter stabilire se il decreto legislativo in
questione fu presentato al Parlamento per la ratifica entro l’anno
dalla sua convocazione”, mentre “è certo che la legge di ratifica fu
adottata dal Parlamento dopo quattro anni dalla sua convocazione, e
cioè il 27 marzo 1952”.
L’ordinanza, emessa il 6 novembre 1963, è stata regolarmente
notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54
del 29 febbraio 1964.
2. – Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Roma,
rappresentato e difeso dagli avvocati Colamartino e Zampini, con
deduzioni depositate il 16 marzo 1964. La difesa del Comune sostiene
che i termini stabiliti dal decreto legislativo 16 marzo 1946 furono
osservati, in quanto il decreto legislativo 26 marzo 1948 fu presentato
per la ratifica alla Camera il 4 maggio 1949, vale a dire entro l’anno
dall’entrata in funzione del primo Parlamento della Repubblica (8
maggio 1948), come risulta dagli atti parlamentari.
Aggiunge che la norma contenuta nell’art. 6 del citato decreto
legislativo 16 marzo 1946 non richiede che i provvedimenti legislativi
emanati dal Governo durante il periodo della Costituente siano
ratificati entro l’anno dall’entrata in funzione del Parlamento, ma
soltanto che entro questo termine di un anno siano sottoposti al
Parlamento per la ratifica. Nulla quindi toglie alla legittimità della
legge impugnata la circostanza, alla quale la G.P.A. fa riferimento,
che il procedimento legislativo giunse a termine il 27 marzo 1952.
Conclude perché la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
3. – In una memoria depositata il 23 ottobre 1964, la difesa del
Comune di Roma ha ribadito le tesi ora esposte e ha richiamato una
sentenza di questa Corte che, in un caso analogo, avrebbe dichiarata
non fondata la questione di costituzionalità.
4. – All’udienza del 5 novembre 1964 la difesa del Comune si è
rimessa agli atti scritti e ha insistito nelle conclusioni già prese.
Esattamente la G.P.A. di Roma ha respinto l’eccezione sollevata
dalla difesa della signora d’Ayala Valva, giusta la quale la legge
impugnata dovrebbe essere dichiarata incostituzionale perché in
contrasto con l’art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Tale
contrasto, infatti, è del tutto insussistente, stante che il decreto
legislativo 26 marzo 1948, n. 261, fu emanato dal Governo sulla base
dei poteri legislativi eccezionali e temporanei che, nella fase di
passaggio dal vecchio al nuovo regime costituzionale, gli erano stati
conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. E perciò,
esattamente, la stessa G.P.A. sottopone alla Corte soltanto il quesito
se le modalità stabilite dall’art. 6 del decreto ora richiamato –
presentazione da parte del Governo per la ratifica al nuovo Parlamento
entro un anno dall’entrata in funzione di questo – siano state
rispettate. Ora, malgrado i dubbi che la G.P.A. manifesta
nell’ordinanza, codeste modalità sono state puntualmente osservate. Il
precetto contenuto in quell’art. 6 ha espressamente per destinatario il
Governo, non già il Parlamento; e, come ha dimostrato la difesa del
Comune, il Governo osservò quel precetto, presentando alle Camere per
la “ratifica” il decreto in questione il 4 maggio 1949, prima, perciò,
della scadenza dell’anno dall’entrata in funzione del Parlamento
repubblicano, che s’insediò l’8 maggio 1948. Né può avere rilievo la
circostanza che la legge di ratifica fosse promulgata soltanto il 27
marzo 1952, perché, prescindendo dalla natura del termine contenuto
nell’art. 6 del decreto 16 marzo 1946, già citato, la previsione della
norma si è verificata con la presentazione del decreto al Parlamento,
e con questa presentazione si è esaurita, non avendo essa norma posto
alcun termine al legislatore. Tanto che questa Corte ha ritenuto
validamente ratificati anche quei decreti che, presentati al Parlamento
nel termine previsto, furono, sciolte le prime Camere repubblicane,
ripresentati alle seconde, e soltanto da queste finalmente ratificati
con la legge 17 aprile 1956, n. 561 (sentenza n. 46 del 23 giugno
1960), affermando che “il ritardo delle Camere nel procedere alla
ratifica non ha rilevanza”, stante che il termine dell’art. 6 del
decreto n. 98 del 1946 “non riguardava, né poteva riguardare,
l’attività del Parlamento” (cfr. anche la sentenza n. 103 del 25
giugno 1957).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 6
novembre 1963 dalla G.P.A. di Roma, sulla legittimità costituzionale
della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata “Ratifica del decreto
legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l’assetto della finanza
delle Provincie e dei Comuni”, in riferimento all’art. 6 del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.