Sentenza N. 96 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
26/11/1964
Data deposito/pubblicazione
26/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/1964
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIU SEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, promossi con due ordinanze
emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Torriglia nei procedimenti
penali a carico di Clavarino Luigi e di Barbagelata Dario e Biggi
Giuseppe, iscritte ai nn. 58 e 59 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23
maggio 1964.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Torriglia a
carico di Clavarino Luigi, la difesa dell’imputato ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, lett. g, della
legge 30 aprile 1962, n. 283, che fa divieto di impiegare nella
preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire
per il consumo, sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici
che non siano autorizzati con decreto, sottoposto a revisione annuale,
dal Ministro della sanità, divieto penalmente sanzionato ai sensi del
successivo art. 6, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441.
La difesa dell’imputato ha osservato che, in base alla disposizione
impugnata, si avrebbe un reato configurato non da una legge, ma da un
decreto del Ministro della sanità.
Il Pretore ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e,
con ordinanza del 28 febbraio 1964, ha sospeso il giudizio rimettendo
gli atti alla Corte costituzionale.
Una identica ordinanza in pari data è stata emessa dallo stesso
Pretore nel procedimento penale a carico di Barbagelata Dario e Biggi
Giuseppe.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964.
Con atti di intervento depositati il 5 giugno 1964, si è
costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, assistito dall’Avvocatura generale dello Stato. Questa ha
escluso che la norma impugnata possa dirsi in contrasto con il
principio di legalità. L’atto amministrativo contenente gli elenchi
delle sostanze di cui è vietato l’impiego non è parte del precetto
penale, ma soltanto un presupposto perché funzioni il divieto
contenuto nella legge, la quale è essa stessa a stabilire nella sua
integrità l’obbligo penalmente sanzionato.
L’Avvocatura si richiama a tal proposito a precedenti pronunce di
questa Corte.
Le due ordinanze del Pretore di Torriglia riguardano lo stesso
oggetto e le questioni sollevate possono essere decise con unica
sentenza.
Non ha fondamento l’affermazione secondo la quale la norma che
prevede il reato di cui all’art. 5 della legge 20 aprile 1962, n. 283,
sarebbe costituita in parte dalla legge e in parte da un atto
amministrativo.
La Corte ha avuto occasione, in più sentenze, di occuparsi di
questioni identiche, e di statuire quale sia, in ordine al contenuto
del precetto penale, la funzione di taluni atti amministrativi ai quali
la legge penale fa talvolta riferimento. Da ultimo, con la sentenza n.
36 del 1964, ha dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,
ritenendo che gli elenchi delle sostanze ad azione stupefacente,
contenuti nei decreti del Ministro della sanità, siano da considerare
determinazioni specifiche dell’Autorità amministrativa, non
costituenti elemento intrinseco del precetto penale.
Non diversa soluzione deve avere la questione relativa alla norma
che richiama l’elenco degli additivi chimici vietati, contenuto nel
decreto del Ministro della sanità.
Un tale elenco non concorre a costituire il precetto penale, ma è
soltanto un presupposto della sua applicazione. Il precetto è
integralmente costituito dall’art. 5 della legge, mercé la imposizione
del divieto di far uso degli additivi chimici che sono via via indicati
nei decreti del Ministro della sanità. Non sussiste pertanto alcuna
violazione del principio della riserva di legge.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione sollevata dal Pretore di Torriglia
con le due ordinanze del 28 febbraio 1964, sulla legittimità
costituzionale dell’art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n.
283, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.