Sentenza N. 96 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1969
Data deposito/pubblicazione
10/06/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE, Giudici,
siciliana, notificato il 24 ottobre 1968, depositato in cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1968, per
conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato, sorto a
seguito della circolare 31 luglio 1968, numero 114316- G.-87, del
Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, avente per oggetto:
“Coordinamento attività uffici del Ministero operanti in Sicilia e
uffici dell’Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione della
Regione siciliana”.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del
Presidente;
uditi l’avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – La Regione siciliana, con atto depositato il 26 ottobre 1968,
ha ricorso, per regolamento di competenza, contro la circolare 31
luglio 1968 n. 114316-G.-87 del Ministero del lavoro.
Poiché vi si impartiscono istruzioni direttamente agli ispettorati
e agli uffici provinciali del lavoro della Sicilia, la circolare
violerebbe l’art. 17, lett. f, dello Statuto regionale nonché gli
artt. 1-3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952,
n. 1138 (norme d’attuazione nella materia del lavoro): tali uffici
dipendono dalla Regione alla quale sono passate tutte le attribuzioni
del Ministero del lavoro (sent. 1968 n. 69 della Corte costituzione)
compresa la materia del collocamento; svolgono attività di competenza
regionale, diretta o delegata, dalle quali non è possibile scindere
funzioni riservate allo Stato; quella competenza sarebbe perciò
violata dalle istruzioni ministeriali date genericamente e secondo cui
la regola è che gli ispettorati e l’ufficio regionale del lavoro non
possano fornire all’Assessorato regionale notizie senza il preventivo
assenso del Ministero.
L’atto impugnato, il cui contenuto contrasterebbe con uno schema
predisposto dall’Assessorato in seguito a colloqui laboriosi,
violerebbe inoltre l’art. 97 della Costituzione: esso apporta disordine
e confusione nella organizzazione amministrativa anche perché
l’Assessore regionale ha contemporaneamente diretto agli stessi uffici
una propria circolare.
Infine, poiché la circolare ministeriale ha assorbito,
rinnovandone la fonte, una precedente circolare 27 maggio 1953, n.
42382, anche questa sarebbe illegittima.
2. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
dell’Avvocatura generale dello Stato, depositato il 13 novembre 1968,
chiede innanzi tutto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
rispetto alla circolare del 27 maggio 1953, non più contestabile: la
circolare recente si è limitata a completarne le disposizioni.
Quanto poi alla questione di fondo, l’Avvocatura precisa che in
base alle norme d’attuazione gli uffici periferici del Ministero del
lavoro svolgono attività di competenza propria della Regione e
attività statale decentrata che la Regione esercita in conformità
delle direttive ministeriali: attività, queste seconde, la cui
consistenza si ricava anche dalla legge 1961, n. 628, e che vanno
dall’addestramento professionale al collocamento, all’esecuzione delle
leggi nazionali, alla tutela degli enti che dipendono dal Ministero,
alla raccolta e alla elaborazione di dati che interessano la produzione
nazionale, la disoccupazione, l’emigrazione e così via (artt. 4 e 12
legge citata). La circolare impugnata si limita a impartire direttive
in tutta e solo in questa materia; direttive del resto che mirano a
dare all’Assessorato le informazioni più utili anche perché
rispondenti ad una visione panoramica generale; ed è ovvio che le
notizie, di cui si dice che non potranno essere fornite dagli uffici
regionali senza la consultazione del Ministero, sono quelle concernenti
materie sottratte alla competenza regionale: con ciò – si specifica
nella memoria depositata il 22 aprile 1969 – si è anzi inteso
assicurare all’Assessorato regionale l’acquisizione di notizie “anche”
su affari non compresi nelle sue attribuzioni, come ad es. sui
procedimenti disciplinari.
3. – La Regione siciliana, replicando in una lunga memoria
depositata il 19 aprile 1969 aggiunge: che la circolare del 1953 ha
dato luogo e dà luogo, da parte del Ministero, a un “comportamento”
lesivo della competenza regionale, cioè a una situazione di conflitto
attuale, non pregresso: perciò o la circolare è fonte di questo
comportamento ed allora dovrebbe essere annullata o non lo è ed allora
dovrebbe essere dichiarata la illegittimità del comportamento in se
stesso; che la competenza diretta della Regione è assai più ampia di
quanto non ritenga l’Avvocatura dello Stato poiché comprende
sicuramente il collocamento dei lavoratori (Corte cost., sentenze del
1957 nn. 7 e 38), l’addestramento professionale (che rientra senza
dubbio nel concetto di assistenza sociale), l’esecuzione delle leggi
regionali; che rispetto alle attribuzioni statali decentrate le
direttive del Ministero devono essere dirette, non agli uffici, ma alla
Regione poiché questa svolge la corrispondente attività
amministrativa ed esclusivamente da essa dipendono quegli uffici
periferici (artt. 1, 2 D.P.R. 1952, n. 1138).
4. – Sull’ultimo punto si è concentrata la discussione orale.
1. – La Regione siciliana ha denunciato, per contrasto con gli
artt. 17, lett. f, dello Statuto regionale e 1, 2, 3 delle norme
d’attuazione in materia di lavoro (D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138), la
circolare 114316 emanata il 31 luglio 1968 dal Ministro per il lavoro.
Essa è diretta agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro e
agli uffici regionali e provinciali del lavoro della Sicilia, nonché,
per conoscenza, all’Assessorato regionale del lavoro e della
cooperazione della Regione siciliana: ispettorati ed uffici ai quali il
Ministero impartisce istruzioni perché diano all’Assessore notizie e
copie di atti in loro possesso. La circolare si riferisce a materia di
competenza regionale e a materia di competenza statale decentrata alla
Regione: questa afferma che tanto nell’uno quanto nell’altro campo
soltanto l’Assessore può dare istruzioni agli ispettorati e agli altri
uffici, che, tutti, in virtù dell’art. 20 dello Statuto siciliano e
con le norme d’attuazione (artt. 1-2), sono passati alle sue
dipendenze.
2. – La circolare è solo in parte illegittima.
Infatti, per quanto riguarda la materia di diretta competenza
regionale, vi si dispone che all’Assessorato si comunichi “ogni
notizia” da esso richiesta. Vale a dire, si riconosce la sua competenza
e si mettono gli uffici a sua disposizione. Che poi la circolare sia
indirizzata agli uffici e per conoscenza all’Assessore, e non
all’Assessore e per conoscenza agli uffici, è problema che, in questo
caso, non ha rilevanza: scopo dell’atto impugnato è proprio quello di
realizzare in concreto la dipendenza degli uffici dall’amministrazione
regionale; cioè di rendere operanti le norme d’attuazione.
Altrettanto si dica di quella parte della circolare che ordina la
trasmissione, all’Assessorato regionale, di copia delle relazioni
annuali sull’attività degli uffici, dei prospetti statistici, delle
circolari emanate dal Ministero del lavoro (al quale si dovranno
trasmettere quelle emesse dall’Assessorato regionale).
Si tratta di materia rientrante per lo più nelle attribuzioni
ministeriali decentrate alla Regione e lo scopo della circolare è di
realizzare proprio il decentramento voluto dalle norme di attuazione.
3. – Censurabile invece è l’atto impugnato là dove afferma che
“ogni altra notizia” potrà essere fornita all’Assessore regionale solo
“previa consultazione” del Ministero del lavoro. Dato che, in virtù
dello Statuto e delle norme di attuazione, gli uffici dipendono
dall’Amministrazione regionale, proprio per effetto di tale dipendenza
le devono essere fornite tutte le notizie che essa chieda: ciò,
ovviamente, anche se riguardano funzioni statali decentrate poiché
anche rispetto a queste gli ispettorati e gli uffici dipendono dalla
Regione (art. 1, secondo comma, e 2, secondo comma, delle norme
d’attuazione). Dunque l’atto è illegittimo nella parte in cui dispone
che le notizie possano essere date solo su autorizzazione del Ministro
del lavoro.
4. – Quanto alla circolare n. 42382/16/287 del 27 maggio 1953,
l’impugnativa regionale non può essere presa in considerazione perché
avanzata fuori termine: la circolare, per affermazione della stessa
difesa regionale, ha avuto già effetto; né la Regione precisa quali
siano i comportamenti successivi che, legittimati da quell’atto,
abbiano potuto o possano dar luogo a un attuale conflitto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della
Regione siciliana nella parte relativa alla circolare 27 maggio 1953 n.
42382/16/287 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
dichiara inoltre che, anche in materia di funzioni statali
decentrate, spetta all’Assessorato regionale del lavoro della Regione
siciliana chiedere ed ottenere notizie dagli ispettorati regionale e
provinciali e dagli uffici regionale e provinciali del lavoro della
Regione siciliana e annulla, pertanto, la circolare 31 luglio 1968 n.
114316/G/87 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella
parte in cui dispone che tali ispettorati ed uffici possano fornire
determinate notizie all’Assessorato regionale solo previa consultazione
col Ministero del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.