Sentenza N. 97 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
11/03/1971
Data deposito/pubblicazione
11/03/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (norme sul riordinamento del
fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 1968 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Stellano Vincenzo e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell’11 maggio 1968.
Visti gli atti di costituzione di Vincenzo Stellano e d’intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Giuseppe Ciaramelli, per lo
Stellano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare
Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con ordinanza del 29 gennaio 1965 – emessa nel procedimento
civile vertente tra il sig. Vincenzo Stellano e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale – il tribunale di Napoli sollevò una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, primo comma,
della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui tale
disposizione prescrive che i versamenti volontari nell’assicurazione
obbligatoria devono essere sospesi per i periodi nei quali l’iscritto,
a causa di un rapporto di lavoro in atto, sia soggetto a forme
sostitutive dell’assicurazione stessa.
In sede di valutazione della non manifesta infondatezza della
questione, il tribunale mise in evidenza che, a seguito della
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 16,
primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pronunziata da questa
Corte con sentenza n. 35 del 1960, i lavoratori in genere possono
versare contributi volontari nell’assicurazione obbligatoria pur in
costanza di altra forma di previdenza sostitutiva, mentre per gli
iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette tale possibilità è
esclusa dalla disposizione impugnata: quest’ultima, di conseguenza, è
fonte di una disparità di trattamento violatrice dell’art. 3 della
Costituzione.
Innanzi a questa Corte si costituirono, da una parte, il sig.
Vincenzo Stellano, che chiese l’accoglimento della questione;
dall’altra, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura
generale dello Stato, che conclusero per la non fondatezza della
stessa.
La Corte con ordinanza n. 27 del 1967 dispose la restituzione degli
atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione.
2. – Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 gennaio 1968, ha
rilevato che l’attore, iscritto nel fondo di previdenza esattoriale, ha
chiesto il riconoscimento del suo diritto alla prosecuzione volontaria
dell’assicurazione per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti e che
all’accoglimento di tale domanda l’INPS si è opposto facendo valere il
disposto dell’art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377:
sicché dalla decisione della relativa questione di legittimità
costituzionale dipende la definizione del giudizio di merito.
3. – La difesa dello Stellano – deduzioni del 31 maggio 1968 e
memoria del 10 marzo 1971 – osserva che i dipendenti esattoriali
hanno diritto ad un unico trattamento previdenziale obbligatorio,
perché nel sistema della legge n. 377 del 1958 il Fondo speciale di
previdenza e l’assicurazione generale concorrono a formare un’unica
pensione complessiva trattandosi in sostanza di un’unica assicurazione
obbligatoria (il che è dimostrato proprio dalla circostanza che il
fondo per i dipendenti esattoriali ha carattere integrativo e non
sostitutivo), il problema ora da decidere non è diverso da quello
risolto da questa Corte con le sentenze n. 35 del 1960, n. 3 e n. 112
del 1963, con le quali, in definitiva, venne affermata la
compatibilità della prosecuzione nell’assicurazione volontaria con la
titolarità di una assicurazione obbligatoria. Ad avviso della difesa
ai dipendenti esattoriali va riconosciuto lo stesso diritto ora
spettante agli altri lavoratori, con il che non si determinerebbe
affatto un regime di favore perché, in forza dell’art. 23 della stessa
legge, anche in ipotesi di cumulo la pensione non potrebbe mai eccedere
il 63 per cento della retribuzione dell’ultimo mese di servizio.
Sulla base di tali considerazioni, la difesa dello Stellano, che
nella memoria 5 gennaio 1967 depositata nella prima fase del giudizio
di costituzionalità aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità
costituzionale derivata dell’art. 57 della legge, conclude chiedendo
che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, primo
comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, “in quanto impediscono
ai dipendenti esattoriali di proseguire nei versamenti volontari
godendone l’intero beneficio in pendenza del rapporto di lavoro con le
rispettive esattorie e del relativo trattamento previdenziale”.
4. – L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto di
deduzioni del 27 maggio 1968), riportandosi anche ai precedenti atti
difensivi, osserva che il caso disciplinato dal denunziato art. 18 è
quello di un dipendente di esattoria che, cessato da tale rapporto di
impiego, sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria al fondo e
successivamente abbia intrapreso altra occupazione: poiché in forza
dell’art. 16 della stessa legge la prosecuzione volontaria al fondo è
intimamente connessa con la prosecuzione nell’assicurazione generale
obbligatoria, l’art. 18 legittimamente dispone che quest’ultima
prosecuzione cessi quando il necessario collegamento fra fondo
integrativo ed assicurazione generale sia soddisfatto per effetto della
normale ripresa dei versamenti di legge relativi al nuovo rapporto.
L’Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
5. – Nella pubblica udienza la difesa dello Stellano e l’Avvocatura
generale dello Stato hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.
1. – L’art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377,
dispone che i versamenti volontari nell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti debbono essere sospesi
durante i periodi di tempo nei quali l’iscritto al “fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette” sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto,
all’assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonché durante i
periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione.
Tale disposizione non viene denunciata dal giudice a quo nel suo
complesso, ma esplicitamente ed esclusivamente nella parte concernente
gli effetti preclusivi dei versamenti volontari che discendono dalla
soggezione dell’iscritto a “forme sostitutive” dell’assicurazione
generale; e la relativa questione di legittimità costituzionale viene
prospettata sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, giacché la norma impugnata negherebbe agli iscritti al
fondo quel diritto alla prosecuzione nei versamenti volontari che ai
lavoratori in genere viene riconosciuto, pur in costanza di iscrizioni
a forme sostitutive di assicurazione, in conseguenza della sentenza n.
35 del 1960 con la quale questa Corte dichiarò la parziale
illegittimità costituzionale dell’art. 16, primo comma, del d.P.R. 26
aprile 1957, n. 818.
2. – La questione, proposta nei termini innanzi riferiti, è del
tutto irrilevante per la decisione del giudizio a quo, nel quale, come
inequivocabilmente risulta dall’ordinanza di rimessione oltre che dagli
atti di causa, si controverte intorno alla pretesa di un attuale
dipendente esattoriale a continuare nei versamenti volontari
nell’assicurazione generale anche dopo la iscrizione nel fondo speciale
disciplinato dalla legge n. 377 del 1958.
Il tribunale di Napoli, sollecitato da questa Corte (ordinanza n.
27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza, ha ritenuto di
doverne confermare l’esito positivo sul presupposto che, avendo l’INPS
eccepito l’infondatezza della domanda dell’attore in base al disposto
dell’art. 18 della suddetta legge, non sia possibile decidere la causa
senza la pregiudiziale decisione della relativa questione di
legittimità costituzionale. Ma così ragionando il giudice a quo non
ha espresso, come invece è necessario, un proprio giudizio sulla
rilevanza della questione, giacché questo richiede che, quali che
siano le allegazioni difensive delle parti, sia il giudice a valutare
la applicabilità di una determinata norma, della cui legittimità
costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua
decisione.
Ciò posto, è agevole constatare che il concorso fra versamenti
volontari nell’assicurazione obbligatoria ed iscrizione al fondo degli
esattoriali non trova la sua disciplina nel primo comma dell’art. 18
della legge n. 377 del 1958 o, quanto meno, in quella parte di esso che
risulta specificamente denunziata. Ed infatti, anche se si volesse
ritenere che l’art. 18 non si limiti a regolare la posizione
dell’iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui
volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 16 ed intraprenda
altra attività lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo, ed
ictu oculi rilevabile, che la norma impugnata vieta il concorso fra
versamenti volontari nell’assicurazione generale e contemporanea
soggezione a “forme sostitutive” di essa: laddove è assolutamente
indubitabile, in base a quanto inequivocabilmente risulta dall’art. 2
n. 1 della legge, che il fondo di previdenza per gli esattoriali non è
“sostitutivo”, sibbene “integrativo” dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. – La questione sollevata dal tribunale di Napoli deve essere
pertanto dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, comma primo, della legge 2
aprile 1958, n. 377, contenente “norme sul riordinamento del fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette”, sollevata dall’ordinanza indicata in epigrafe,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, “nella parte in cui
prevede che i versamenti volontari nell’assicurazione obbligatoria
debbono essere sospesi per i periodi nei quali l’iscritto, per un
rapporto di lavoro in atto, è soggetto a forme sostitutive
dell’assicurazione stessa”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.