Sentenza N. 97 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
03/04/1996
Data deposito/pubblicazione
03/04/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, dott. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE;
della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso
promosso dal Ministero dell’Interno ed altri contro s.r.l. Miami ed
altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie
speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ministero dell’interno, dalla Prefettura di Catania e dalla
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Catania, per l’annullamento della sentenza con cui il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, aveva tra l’altro annullato la deliberazione della
predetta Commissione di vigilanza in ordine ai servizi antincendio da
svolgere presso le discoteche “Miami” e “Charlie Brown” di Catania,
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in
sede giurisdizionale, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995, ha
sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera c)
della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di
pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di
prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio
private.
Premette il rimettente che la sentenza impugnata si fonda su di una
non condivisibile interpretazione della vigente normativa di
prevenzione e di vigilanza antincendio, la quale risulta invece
incentrata sulla attribuzione della competenza diretta ed esclusiva
di tale servizio al Ministero dell’interno, operata dall’art. 22
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e non modificata dalla
successiva legge n. 469 del 1961.
Di conseguenza, anche in assenza dell’emanazione della normativa
regolamentare in materia, prevista dall’art. 23 del d.P.R. 29 luglio
1982, n. 577, osserva il giudice a quo che il rinvio contenuto
nell’art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 –
secondo cui gli enti e i privati sono tenuti a richiedere i servizi
di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei
limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle
Commissioni provinciali previste dall’art. 141 del regolamento di
pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 – è volto unicamente a
determinare una peculiare competenza tecnica di tali organi
provinciali, ai quali spetta il mero compito di dettare le
prescrizioni più idonee perché il servizio pubblico di prevenzione
degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente le
finalità pubblicistiche ad esso sottese.
Ritiene, peraltro, il rimettente che l’unica deroga al complessivo
sistema come sopra ricostruito, contenuta nella norma censurata,
opera esclusivamente in favore degli stabilimenti industriali,
ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di
estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private. Da ciò
deriverebbe l’illegittimità costituzionale della norma stessa, per
contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, attesa la
conseguente limitazione dell’iniziativa economica privata dei
titolari di locali di pubblico spettacolo, nonché l’irrazionalità
della diversificazione della disciplina finalizzata alla tutela del
medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumità, che non trova
convincenti spiegazioni se si considera la potenziale pericolosità
di taluni stabilimenti industriali.
Siciliana dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2,
lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di
pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di
prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio
private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati
dal competente Ministero dell’interno.
Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in
contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per l’illogica
discriminazione operata a carico dei predetti imprenditori rispetto
ai titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili (solo
relativamente ai quali è prevista l’istituzione del servizio
privato), nonché per la conseguente compressione del diritto
all’iniziativa economica privata dei titolari dei locali di pubblico
spettacolo.
2. – La questione non è fondata.
2.1. – Come lo stesso giudice rimettente riconosce, l’attività di
prevenzione e di estinzione degli incendi costituisce compito di
pubblico interesse, poiché è volta prevalentemente ad assicurare
l’incolumità delle persone e la tutela dei beni materiali e
dell’ambiente.
Ciò giustifica che la stessa venga istituzionalmente riservata
alla sfera pubblica. E questa Corte, nella sentenza n. 90 del 1994,
ha già avuto occasione di affermare che, proprio in quanto
qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di
preminente interesse generale, tale attività rientra senza residui
nell’a’mbito della previsione dell’art. 43 della Costituzione, con la
conseguenza che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera
di applicabilità del precedente art. 41.
Del resto, quest’ultimo articolo sembra venir richiamato
nell’ordinanza di rimessione, non tanto al fine di prospettare un
distinto profilo di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto
per offrire sostegno all’assunto circa l’asserita omogeneità delle
posizioni soggettive poste a confronto, in ragione del fatto che
entrambe – come afferma il giudice a quo – hanno titolo nel medesimo
referente costituzionale, vale a dire nell’art. 41 della
Costituzione, che disciplina l’iniziativa economica privata. Sicché,
a ben vedere, l’unica norma violata verrebbe ad essere – nella stessa
prospettiva del rimettente – l’art. 3 della Costituzione, sulla
considerazione che, a fronte della deroga prevista dalla denunciata
disposizione in favore dei soli “stabilimenti industriali, depositi e
simili”, si rende impossibile ai titolari dei locali di pubblico
spettacolo “istituire un proprio servizio di prevenzione e di
estinzione degli incendi”.
2.2. – Ma ad eliminare ogni dubbio di illegittimità costituzionale
in ordine alla lamentata disparità di trattamento, è sufficiente
rilevare che la diversità delle discipline riguardanti gli
stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la
facoltà di avvalersi d’un servizio privato in luogo di quello
pubblico, si giustifica perché riguarda specifiche e distinte
realtà, tra le quali non v’è coincidenza con riferimento
all’oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia.
Oggetto che in via primaria va individuato, rispettivamente, nella
sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell’incolumità del
pubblico durante lo spettacolo o l’intrattenimento.
2.3. – L’evidente disomogeneità delle situazioni messe a confronto
(su cui non incide certo la comune natura di impresa privata dei
soggetti esponenziali) esclude dunque in radice che si possa ritenere
irrazionale la prospettata disparità di trattamento, pur
prescindendo da ogni rilievo circa la possibilità che nella specie
venga evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato che
la disposizione assunta quale tertium comparationis ha natura di
norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale
desumibile dal complessivo sistema normativo (v. sentenze n. 295 del
1995, e nn. 298 e 272 del 1994).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469
(Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei
sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola