Sentenza N. 99 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1970
Data deposito/pubblicazione
16/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio
1936, n. 337 (norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo
a tempo indeterminato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1968
dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Di Carlo
Renato e la Società italiana radio marittima (SIRM), iscritta al n.
237 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 329 del 28 dicembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Di Carlo Renato e della SIRM;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi l’avv. Benedetto Bussi per il Di Carlo, e l’avv. Filippo
Biamonti, per la SIRM.
Renato Di Carlo, con citazione 11 aprile 1962, premesso di aver
prestato servizio come ufficiale marconista alle dipendenze della
Società Italiana Radio Marittima (SIRM) dal 1927 al 1962, conveniva in
giudizio la società davanti al tribunale di Roma per il pagamento
delle differenze di liquidazione che assumeva gli fossero dovute. In
merito alla indennità di anzianità fondava la domanda sulla legge 18
dicembre 1960, n. 1561, contenente norme relative alla detta indennità
spettante agli impiegati privati.
La SIRM, costituitasi in giudizio, eccepiva sul punto che le
indennità di anzianità e di preavviso erano state legittimamente
computate in aderenza al contratto collettivo nazionale 29 ottobre
1959, non essendo nella specie applicabile la detta legge n. 1561 del
1960 (modificativa dell’art. 10 della legge sull’impiego privato del
1924), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1304 del codice della
navigazione e dell’art. 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.
Il tribunale respingeva la domanda e, in seguito al gravame
proposto dal Di Carlo, la Corte di appello di Roma, sez. mag. lav.,
ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse la
natura di contratto di arruolamento e non di impiego privato, e che
pertanto non fosse ad esso applicabile la legge n. 1561 del 1960,
rigettava l’appello.
Il Di Carlo ricorreva in Cassazione, deducendo tra l’altro
l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6
febbraio 1936, n. 337, e dell’art. 1304 del codice della navigazione,
in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 39 della Costituzione.
La Corte di cassazione, con ordinanza 3 maggio 1968, ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione solo in riferimento all’art.
39 della Costituzione, osservando che gli artt. 1 e 2 D.L. n. 337 del
1936, sia che il contenuto di essi venga riferito ai contratti
collettivi corporativi o a quelli post – corporativi, “verrebbero ad
escludere la potestà del legislatore di regolare la materia delle
indennità di anzianità spettanti ai prestatori d’opera nel contratto
di arruolamento, con ciò affermandosi la esistenza di una riserva
normativa o contrattuale in favore dei sindacati, che non può
ritenersi contenuta nell’art. 39 della Costituzione”.
Si è costituito nel presente giudizio il Di Carlo, rappresentato e
difeso dall’avv. Benedetto Bussi, con deduzioni depositate l’11 gennaio
1969. Anche in esse si sostiene che gli artt. 1304 del codice della
navigazione e 1 e 2 del predetto D.L., escludendo il potere del
legislatore di regolare uno degli aspetti fondamentali, dal punto di
vista sociale ed economico, del rapporto di lavoro del personale
arruolato, creano una riserva normativa e contrattuale a favore dei
sindacati, in contrasto con l’art. 39 della Costituzione.
Si è anche costituita la SIRM, rappresentata e difesa dagli
avvocati Enrico e Filippo Biamonti, con deduzioni depositate il 14
gennaio 1969. Ivi si afferma che le disposizioni impugnate hanno
perseguito unicamente la finalità di svincolare i rapporti di lavoro
marittimo dalla legge sull’impiego privato, per riconoscere alle
categorie di lavoratori interessate un trattamento speciale, dettato
dalla peculiarità del rapporto. Le dette disposizioni non hanno però
costituito una riserva di regolamento collettivo, non precludendo al
legislatore la emanazione di successive norme inderogabili,
modificative della attuale disciplina; ma tale eventualità non si è
verificata con la legge n. 1561 del 1960, che prevede in modo esplicito
una modifica soltanto della legge sull’impiego privato.
Le difese di entrambe le parti hanno successivamente presentato
memorie illustrative. In quella della SIRM si osserva tra l’altro che
la questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata anche
rispetto agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in riferimento ai
quali era stata pure prospettata dalla difesa del Di Carlo.
Nella discussione orale sono stati sviluppati gli argomenti
rispettivamente dedotti.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1304 del
codice della navigazione e degli artt. 1 e 2 del decreto legge 6
febbraio 1936, n. 337, è stata proposta, dall’ordinanza di rimessione
a questa Corte, con riferimento all’art. 39 della Costituzione e in
tali termini va decisa.
Ritiene la Corte che nelle norme impugnate non possa ravvisarsi una
riserva normativa a favore della contrattazione collettiva.
L’art. 1 del predetto decreto legge, richiamato nell’art. 1304 del
codice della navigazione, si limita a escludere l’applicabilità della
legge sull’impiego privato al contratto di lavoro marittimo. Ma l’aver
sottratto tale rapporto, in considerazione dei suoi peculiari
caratteri, alla sfera di applicazione di detta legge non implica,
ovviamente, rinuncia del legislatore a regolare la materia, e non
costituisce pertanto impedimento a una disciplina legislativa di esso,
che è stata compresa, successivamente al decreto del 1936, nello
stesso codice della navigazione.
Un simile impedimento non risulta neanche, per quanto riguarda
l’indennità di anzianità e il preavviso di licenziamento, dal
collegamento dell’art. 1 con l’art. 2 del D.L. n. 337 del 1936. La
disposizione contenuta in quest’ultimo articolo rimanda ai contratti
collettivi la determinazione della misura dell’indennità e del termine
di preavviso, nonché delle relative norme e modalità. Con tale
richiamo il legislatore non ha attribuito agli organi della
contrattazione collettiva (sindacati) un potere normativo sottratto a
ogni proprio successivo intervento. Il riferimento alla contrattazione
collettiva, che dovrà sempre operare nei limiti delle norme di legge
relative ai predetti istituti (v. artt. 351 – 362 cod. nav.) non
costituisce pertanto una riserva normativa a favore dei sindacati, allo
stesso modo che non costituisce riserva il riferimento ai contratti
collettivi di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile.
Nel caso in esame, il legislatore, col richiamo alla disciplina
collettiva, come col richiamo, contenuto nello stesso art. 2, ai
regolamenti organici delle società sovvenzionate e ai contratti
soggetti ad approvazione ministeriale, non si è spogliato del potere
di disciplinare direttamente la materia; né dall’aver escluso
l’applicabilità al rapporto della legge sull’impiego privato derivava
alcun limite all’intervento dello stesso legislatore, il quale avrebbe
sempre potuto disporre, secondo le sue discrezionali vatutazioni, un
adeguamento dell’indennità di anzianità alla misura stabilita con le
modifiche apportate alla legge sull’impiego privato con la successiva
legge 18 dicembre 1960, n. 1561, per se stessa non applicabile al
rapporto di lavoro marittimo.
In fatto un adeguamento è avvenuto con successivi contratti
collettivi. Se, nel caso di specie, di tale adeguamento non possa
giovarsi il lavoratore è questione non rapportabile al denunziato
vizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 39 della
Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 (Norme per la
risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato) e
dell’art. 1304 del codice della navigazione, sollevata con l’ordinanza
di cui in epigrafe, in riferimento all’art. 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.