Sentenza N. 1357 del 2018
Corte di Cassazione
Data deposito/pubblicazione
19/01/2018
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/10/2017
ORDINANZA
sul ricorso 28529-2016 proposto da:
XXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio
dell’avvocato XXXXXXXXXXXXX, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati XXXXXX
XXXXX, XXXXX;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condannò il
Ministero della Giustizia a pagare in favore di L.P.A. la somma di Euro 2.165,00, a titolo d’equo
indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001,
nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 270,00, oltre spese vive per Euro 8,00 e
accessori, distratte in favore dei difensori antistatari; che avverso il predetto decreto il L. propone
ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello
strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c.,
nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che la tesi del Ministero controricorrente, secondo la quale il D.M. Giustizia 10 marzo
2014, n. 55 nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4)
non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il
quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della
Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel
presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non è condivisa
dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140 risulta essere stato
emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione
della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo ilimiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo
assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta
tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il
quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del
principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente,
non è il D.M. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra
professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il
caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse
successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il
giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa; considerato che la liquidazione effettuata
dalla Corte locale in complessivi Euro 270,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55,
tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione
massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);considerato che a motivo
dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la
causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 1.198,5 (Euro 255,00 per la
fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00
per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11 con distrazione in
favore dagli avv.ti xxxxxxxx. e xxxxxxxxxxx., che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi
antistatari;
PQM
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese,
ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi
alla Corte d’appello di Perugia, l’importo complessivo di C 1.198,5, oltre spese generali e accessori,
oltre spese vive per e 8,00, distratto in favore degli avv.ti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; condanna
il predetto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che, distratte in favore avv.ti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, liquida in euro 900,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.
Il Presidente