Sentenza N. 1441 del 2018
Corte di Cassazione - Sezione Penale III
CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1441
Ritenuto in fatto
1. A.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data
30/05/2016 di conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi quanto alla condanna
per il reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 perché, nella sua qualità di
amministratore unico e legale rappresentante della “H. s.r.l.”, al fine di evadere le
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava le scritture contabili ed i documenti
di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa, che aveva effettuato attività
commerciale di prodotti alcolici.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili,
desunta dall’esistenza di lettere di intenti, riconducibili alla H., nelle quali la stessa si
accreditava come esportatrice abituale di alcolici per beneficiare del regime di
sospensione di imposta in presunti traffici intracomunitari, esistenza ritenuta dalla
sentenza come non contestata dal ricorrente nonostante la stessa Corte abbia poi dovuto
argomentare per contrastare l’assunto difensivo circa la falsità materiale (pervenendo a
ritenere invece detta falsità come ideologica) di quelle stesse lettere.
3. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 10 del d. Igs. n. 74 del
2000 giacché, anche a volere ritenere attribuibili all’imputato le predette dichiarazioni
d’intenti, le stesse sarebbero state erroneamente ricondotte nella categoria dei
documenti contabili che per legge si ha l’obbligo di formare e conservare e che
consentono la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, essendo peraltro tali
dichiarazioni diverse dal registro delle dichiarazioni d’intento, nella specie non
risultante istituito, per il quale si potrebbe invece pervenire a diversa conclusione
peraltro solo sul piano della illiceità amministrativa.
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 nonché
vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico. Deduce che la sentenza
impugnata avrebbe utilizzato a tal fine dichiarazioni, già valorizzate dalla Corte di
cassazione nell’ambito del relativo procedimento cautelare, in realtà non utilizzabili
perché mai acquisite al fascicolo per il dibattimento e avrebbe poi desunto la esistenza
della contabilità da un volume di affari in realtà valutato dalla stessa sentenza come mai
accertato nel processo e, infine avrebbe desunto l’elemento del dolo specifico dalla sola
circostanza oggettiva della mancata consegna (divenuta “occultamento”) dei documenti
ai funzionari della Dogana.
Considerato in diritto
1. Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso è fondato.
Va anzitutto ribadito, in adesione al più recente e prevalente orientamento di questa
Corte, la cui forza cogente deriva dalla necessaria conformazione della interpretazione
del dettato dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 al principio di tassatività della legge
penale, che la condotta sanzionata dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella,
espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle
scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta,
espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall’art. 9, comma 1, del d.
Igs. n. 471 del 1997 (vedi, in conformità a Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, dep.
28/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 nonché a Sez. 3, n. 28581 del 03/06/2015,
dep. 06/07/2015, Ranedda, non massimata, le successive Sez. 3, n. 19106 del
02/03/2016, dep. 09/05/2016, Chianese e altro, Rv. 267102 e Sez. 3, n. 28048 del
17/02/2017, dep. 07/06/2017, Maniaci, non massimata; contra, isolatamente, Sez. 3, n.
28656 del 04/06/2009, dep. 14/07/2009, Pacifico, Rv. 244583).
Consegue a quanto appena detto che in tanto può essere configurata la fattispecie
delittuosa di cui all’art. 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume
l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o
distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste).
Ciò posto, nella specie, al fine di ritenere sussistente tale necessario presupposto la
sentenza, che peraltro, menzionando espressamente l’isolato precedente di questa Corte
appena sopra ricordato, parrebbe propendere per la lettura “estensiva” della norma,
tuttavia da ripudiarsi per le ragioni sopra rammentate, ha fornito, da un lato, una
spiegazione manifestamente illogica e, dall’altro, ha utilizzato elementi che, formati
nelle indagini preliminari, non potevano, in mancanza di spiegazioni ulteriori, essere
poste alla base dell’affermazione di responsabilità, come correttamente denunciato in
ricorso.
Infatti, mentre la puntualizzazione effettuata dalla sentenza in ordine al fatto che la
società avesse “un volume d’affari” nulla può evidentemente dire sulla avvenuta
istituzione della contabilità (a tacere della sua desumibilità da lettere d’intenti che la
stessa sentenza pare qualificare, a pag. 7, come ideologicamente false), non si
comprende in che modo le dichiarazioni rese all’Agenzia delle entrate dall’indagato,
che, peraltro, dapprima affermò avere istituito regolarmente la contabilità e
successivamente, ritrattando, ebbe a dichiarare il contrario, potessero, in mancanza del
“transito” delle stesse, anche per il tramite di dichiarazioni testimoniali sul punto, di cui
nulla viene detto in sentenza, al fascicolo del dibattimento, essere legittimamente
utilizzate.
Né, evidentemente, il fatto che tali dichiarazioni siano state a suo tempo poste in rilievo
da questa Corte nell’ambito della trattazione di ricorso cautelare personale dell’odierno
ricorrente (nel quale nessuna questione poteva porsi circa la legittima utilizzazione in
giudizio delle stesse) poteva esimere la Corte territoriale (che non ha neppure spiegato
perché, a fronte della divergenza interna, dovesse privilegiarsi la ritrattazione delle
prime dichiarazioni) dalla necessità di verificare il corretto iter di formazione della
prova nel dibattimento.
In definitiva, dunque, fondato il primo motivo, in esso assorbiti i restanti, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Sezione promiscua
della Corte d’appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione promiscua
della Corte d’Appello di Lecce.