Sentenza N. 45589 del 2017
Corte di Cassazione - Sezione Penale III
Data deposito/pubblicazione
04/10/2017
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/01/2017
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 gennaio – 4 ottobre 2017, n. 45589
Presidente Savani – Relatore Socci
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello del P.M., con ordinanza del 29 settembre 2016,
confermava l’ordinanza, di rigetto di custodia cautelare in carcere chiesta dal P.M. nei confronti B.S. , del
Giudice per le indagini preliminari di Roma del 23 maggio 2016, per i reati di cui: Capo 1- agli art. 609
octies (in relazione all’art. 609 bis) e all’art. 609 ter del cod. pen. perché, partecipavano ad atti di
violenza sessuale ai danni di E.S.J. . Segnatamente, mediante violenza consistita nello spingere la parte
offesa sul letto e nell’immobilizzarla tenendole ferme le braccia e le gambe, approfittando anche dello
stato di inferiorità fisica e psichica della stessa (che aveva assunto insieme a loro alcol e a cui avevano
ceduto cocaina) costringevano E.S.J. a subire molteplici e ripetuti rapporti sessuali anali e vaginali, nella
notte del (omissis) ; più precisamente, mentre il K. e il S. la costringevano a subire predetti rapporti, il B.
assisteva per tutta la durata della violenza (tentando, dopo che due complici se n’erano andati, di avere
anche lui un rapporto sessuale con la parte offesa afferrandola per le braccia ma desistendo di fronte alla
sua resistenza). Con l’aggravante del fatto commesso con l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Fatto
commesso a (…) in data (omissis) .
Capo 2- Art. 81, 582, comma 1, e 585, comma 1, in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5 del cod. pen.
Perché con la condotta descritta precedente al capo numero uno cagionavano a E.S.J. “ecchimosi al livello
delle ginocchia bilateralmente, a livello del polso sinistro e della porzione mediale prossimale di entrambe
le cosce, delle anche a livello esterno e dei polpacci” giudicate guaribili in giorni tre, nonché una
ecchimosi alla mammella destra giudicata guaribile in ulteriore giorni tre. Con l’aggravante di aver
commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all’articolo 609 octies, cod. pen. Fatto
commesso il (omissis) .
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo i motivi
di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., c.p.p..
2.1. Errata interpretazione dell’applicazione della legge penale e processuale.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato B. . Il Tribunale
ha ritenuto che la parte offesa si era volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente,
aveva inoltre volontariamente fatto salire gli indagati a casa sua offrendo loro da bere e si era recata in
camera da letto, dove era stata raggiunta dai tre indagati. Il fatto materiale è incontrastato, ovvero la
parte offesa la sera del (OMISSIS) in stato di inferiorità conseguente all’assunzione di bevande alcoliche e
stupefacenti aveva un rapporto sessuale con tutti e tre gli indagati; ciò viene anche ammesso nel corso
dell’interrogatorio di garanzia dagli indagati.
Il Tribunale confonde l’induzione degli indagati a far assumere alla ragazza alcolici e droga, contestata dal
PM solo come circostanza aggravante, e l’induzione a subire un rapporto sessuale; invero anche senza
aggravante il reato di cui all’articolo 609 bis, comma 2, n. 1 del cod. pen. risulterebbe sussistente.
Emerge dagli atti che la parte offesa era già ubriaca, e che durante il tragitto in macchina le era stata
offerta cocaina e poi una “canna”, quindi nel momento in cui ebbe rapporti sessuali, con gli indagati era
totalmente incapace di autodeterminarsi.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
3. Il ricorso del P.M. è fondato, e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Roma, sezione riesame.
In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di “inferiorità psichica”, previste dall’art. 609 bis
comma secondo, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di
stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza una situazione di menomazione della vittima che può
essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente. (Sez. 3, n. 38059 del
11/07/2013 – dep. 17/09/2013, C, Rv. 25737401; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 39800 del
21/06/2016 – dep. 26/09/2016, C, Rv. 26775701).
La decisione impugnata ritiene che l’assenza di comportamenti, del B.S. (e degli altri indagati), rivolti a
cagionare lo stato di ubriachezza e di stordimento da stupefacenti della ragazza, escluda la sussistenza
della violenza, del reato – i gravi indizi di colpevolezza poiché “la p.o. si era già volontariamente ubriacata
ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva volontariamente fatto salire gli indagati a casa sua…
aveva offerto loro da bere e mentre gli stessi parlavano in camera, si era recata in camera da letto
(perché si stava annoiando) ove poi era stata raggiunta da loro”.
Orbene le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacità) al rapporto sessuale prescindono
dalla condotta di cagionare l’incapacità o l’incoscienza – nel caso l’ubriachezza e l’assunzione di
stupefacenti -; anche l’incapacità volontariamente cagionata deve valutarsi ai fini della sussistenza del
consenso all’atto sessuale. L’ordinanza impugnata quindi non motiva adeguatamente lo stato di inferiorità
fisica (o psichica) per assunzione massiccia di alcol e droga, anche se volontariamente cagionato dalla
donna, ai fini della verifica del valido consenso ad un rapporto sessuale con tre persone. Quello che
rileva, infatti, non è chi ha cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcol e droga fossero stati
gli indagati al fine dell’atto sessuale, o se la ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al
momento degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il consenso al rapporto con tre
ragazzi.
“Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di
inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in
uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione
all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole” (Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012 –
dep. 16/10/2012, D. N., Rv. 25366701).
Il difetto di motivazione consiste proprio nell’essersi fermata l’analisi all’assunzione volontaria di alcool e
stupefacenti, senza considerare se al momento dei fatti la ragazza era o no capace di esprimere il
consenso.
4. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Integra il reato di violenza sessuale
di gruppo (art. 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta
di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica
determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale
connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e
droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette
sostanze”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a
norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.