Sentenza N. 29505 del 2018
Corte di Cassazione - Sezione Penale IV
Data deposito/pubblicazione
18/06/0028
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/04/2018
Presidente Fumu – Relatore Miccichè
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 7 aprile 2017, confermava la sentenza del Tribunale di Messina del 16 gennaio 2015, con la quale G. M. L. veniva condannata, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato p. e p. dagli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod.pen., perché, in cooperazione colposa con La R. G. (per cui si è proceduto separatamente) ha contribuito a cagionare la morte del figlio, R. M.. Veniva concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Il fatto veniva pacificamente ricostruito. Il giorno 1. novembre 2009, La R. G., circolando a bordo dell’autovettura targata (omissis…), urtava il minore R. M. (di anni (omissis…)), mentre egli stava attraversando la strada, con la parte anterolaterale sinistra della vettura, cagionandogli gravissime lesioni cranio-encefaliche da cui derivava poi la morte. La madre del minore, l’odierna imputata, veniva ritenuta responsabile del reato a lei ascritto in quanto, avendo omesso di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio all’atto dell’attraversamento della strada ed in particolare avendo omesso di porre in essere le dovute cautele nella predetta fase di attraversamento, come quella di accertarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio, non impediva il verificarsi dell’evento, che aveva l’obbligo giuridico di impedire, ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima, bambino di appena tre anni.
2. L’imputata, a mezzo del proprio difensore d’ufficio, propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
3. Con primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, e. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale. Si sostiene che l’incidente possa essere considerato evento eccezionale capace di escludere il rapporto di causalità.
4. Con secondo motivo, la ricorrente rileva l’intervenuta prescrizione del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico.
2. E’ inammissibile II ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29 gennaio 2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568).
3. Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, né il ricorso è dotato dei richiesti requisiti di specificità è pregnanza, non essendo infatti ammissibile considerare l’incidente occorso al minore durante l’attraversamento della strada causa interruttiva del nesso causale, ma dovendosi, al contrario, considerare l’evento come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo e la madre, odierna ricorrente.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una multa, come da dispositivo, a favore della cassa delle ammende.
5. L’inammissibilità del ricorso, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod.proc.pen., l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. Un., 12602 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266818).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.