Sentenza N. 18657 del 2017
Corte di Cassazione - Sezione Penale V
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo – 14 aprile 2017, n. 18657
Presidente Bruno – Relatore Scotti
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 18/11/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/3/2014, appellata dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.G. in ordine al reato di cui all’art. 485 cod.pen. perché estinto per remissione di querela, con spese processuali a carico del querelato, ha riqualificato il reato di cui al capo A) dell’imputazione in quello di cui agli artt.477 e 482 cod.pen. e ha rideterminato la pena inflitta, considerata la già ritenuta continuazione con il reato di cui all’art.385 cod.pen. (rectius 348 cod.pen.) in quella complessiva di mesi 10 e giorni 15 di reclusione.
Al R. era stato contestato sub A) il reato di cui agli artt.81/2, 476, 482, 485, 61n.2 cod.pen. per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso formato atti pubblici e scritture private false, apparentemente sottoscritte dall’avv. Ru.Fa. , quale legale, e da P.A. , quale sottoscrittore di mandato defensionale, utilizzati per avviare una procedura esecutiva ai danni di M.M. , M.V. e A.M. (mandato defensionale falso con autentica di firma del 9/12/2009 apposto su atto di precetto 30/1/2010; atto di pignoramento immobiliare a firma avv. Ru. depositato presso UNEP); sub B) il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato ex art.348 cod.pen. commesso patrocinando P.A. nell’esecuzione mobiliare ai danni di M.M. , M.V. e A.M. .
Il Tribunale di Pordenone aveva derubricato il reato di cui al capo A) ai sensi dell’art.481 cod.pen. e ha condannato il R. , riconosciuta la continuazione, alle pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Luigi Rossi, con il supporto di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa perché la Corte non poteva operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex art.604 cod.proc.pen.; la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova. La Corte di appello aveva ravvisato nell’azione compiuta dal R. , finto avvocato, apponendo l’autentica della firma del cliente P. e falsificando la firma dell’avv.Ru. , una valenza pubblica e aveva conseguentemente configurato non già il reato di cui all’art.481 ma quello di cui all’art.477 cod.pen.; era stato così trascurato il fatto che il R. non era un avvocato che falsificava la firma del cliente e la firma di autentica di un avvocato, ma era un privato che si spacciava per avvocato e che falsificava sia la firma del cliente sottoscrivente il mandato defensionale, sia la firma di autentica, utilizzando il nome di un vero avvocato; erano materialmente false sia la nomina sia l’autentica e la motivazione della sentenza era inconciliabile con le norme invocate perché il precetto non aveva evidenza pubblica e non era atto esclusivo dell’avvocato e il pignoramento non era mai avvenuto, ma solo tentato.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’asserita violazione del diritto di difesa, assumendo che la Corte non avrebbe potuto operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex art.604 cod.proc.pen.; ciò in considerazione del fatto che la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova.
La doglianza non ha fondamento normativo. L’art.521 del codice di rito in tema di “Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza” attribuisce espressamente al giudice il potere di attribuire in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché ciò non incida sulla competenza o non determini la composizione collegiale dell’organo giudicante. La trasmissione degli atti al pubblico ministero è invece necessaria quando si accerti la diversità del fatto rispetto alla descrizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2.
Nella fattispecie non è stata ravvisata alcuna diversità strutturale del fatto, ma il Giudice ha semplicemente attribuito una diversa qualificazione giuridica al fatto così come contestato, e ricostruito, sicché ben poteva procedere ai sensi del comma 1 del citato art.521 cod.proc.pen..
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova perché la Corte di appello, ravvisando una valenza pubblica nell’azione compiuta dal R. , finto avvocato, nell’apporre con falsa firma dell’avv.Ru. , l’autentica di firma del cliente P. , a sua volta falsa, aveva ritenuto configurabile non già il reato di cui all’art. 481 (ritenuto dal Tribunale di Pordenone) ma quello di cui al combinato disposto cui agli artt.477 e 482 cod.pen..
Il motivo è fondato.
Giustamente la Corte territoriale ha escluso che il comportamento del R. configurasse il reato proprio di cui all’art.481 cod.pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) che presuppone in capo all’agente la veste di esercente la professione forense, qualità non ravvisabile in capo al R. , contestualmente condannato per esercizio abusivo della professione forense.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella specie avvocato), ex art. 481 cod. pen., la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura ad litem (Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 25018101; Sez. 5, n. 9578 del 19/01/2006, P.C. in proc. Piras, Rv. 23422901; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, P.M. in proc. Benvestito, Rv. 23156301; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002 – dep. 2003, P.M. in proc. Quattrone, Rv. 22382901); la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura invece il reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) ormai depenalizzato.
L’art. 477 cod.pen. concerne la falsità, materiale, commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ed è anch’esso reato proprio, suscettibile di essere commesso solo dal pubblico ufficiale. Non è quindi corretto qualificare la condotta della falsificazione della firma di autentica ai sensi dell’art.477 in luogo dell’art.481 cod.pen. (come sopra illustrato).
D’altra parte, l’art.482 cod.pen. sanziona penalmente solo i fatti di cui all’art.477 cod.pen. (nonché quelli di cui agli artt.476 e 478) se commessi da un privato, senza prevedere analoga estensione per i fatti di cui all’art.481 cod.pen. (se commessi da un privato); ne consegue, alla luce del principio di legalità, che la condotta ascritta al R. (falsificazione dell’apparente firma di autentica dell’avv.Ru. del falso mandato alle liti a firma apparente P. ) configurava una falsità in scrittura privata ex art.485 cod.pen..
A tal riguardo, anche a prescindere dalla verifica dell’inclusione di tale condotta nella portata della querela rimessa dall’avv. Ru.Ni. , appare assorbente il rilievo dell’abolitio criminis nel frattempo intervenuta, poiché il reato di cui all’art.485 cod.pen. (così riqualificato il reato di cui al capo A dell’imputazione) è stato abrogato dall’art.1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7 e sostituto da un corrispondente illecito civile.
L’abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata d’ufficio a norma dell’art.129 cod.proc.pen. e dell’art. 2, comma 2, cod.pen. Ciò anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 26775101).
3. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della condanna con riferimento al reato di cui al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Quanto al reato ex art.348 cod.pen. di cui al capo B), oggetto di capo autonomo della decisione ex art.581, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. in ordine al quale non è stata proposta impugnazione, si rende necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, previa qualificazione ai sensi dell’art.485 cod.pen..
Dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per il trattamento sanzionatorio.