Sentenza N. 4873 del 2017
Corte di Cassazione - Sezione Penale V
Data deposito/pubblicazione
01/02/2017
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/11/2016
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre 2016 – 1 febbraio 2017, n. 4873
Presidente Bruno – Relatore Scordamaglia
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare che aveva disposto, ai sensi degli artt. 33-quinquies e 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse alla citazione diretta a giudizio dell’imputato, essendo stato a quest’ultimo contestato il delitto di cui all’art. 595, commi 1, 2, 3, c.p. – per avere pubblicato sul proprio profilo ‘facebook’ un testo con il quale offendeva la reputazione di M. F., attribuendogli un fatto determinato tramite Internet. In D. M., il 3/08/2013 -, reato per il quale è stabilito, ai sensi dell’art. 550, comma 1, cod. proc. pen., l’esercizio dell’azione penale mediante il decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 552 cod. proc. pen., essendo punito con la pena edittale massima di tre anni di reclusione.
2. A sostegno della dedotta abnormità dell’ordinanza impugnata, che aveva determinato un’indebita regressione del procedimento, il ricorrente osservava che il giudice dell’udienza preliminare erroneamente aveva ritenuto che il delitto contestato fosse punito con una pena edittale non superiore a quattro anni di reclusione, poiché la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., venendo in essere una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone; con la conseguenza che, essendo stata altresì contestata l’ipotesi di attribuzione di fatto determinato, il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini della determinazione della propria competenza, la pena massima edittale della reclusione fino a sei anni prevista dall’art. 13 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizione sulla stampa) quale circostanza ad effetto speciale del delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
1. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità esige che sia richiamata la lezione ermeneutica impartita da questa Corte che, nei suoi numerosi arresti, ha ricondotto alla categoria dell’abnormità non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997 – dep. 31/07/1997, Q., Rv. 20822101; Sez. 6, n. 2121 del 11/06/1998 – dep. 21/07/1998, V., Rv. 211315; Sez. 1, n. 4023 del 11/06/1996 – dep. 25/07/1996, S., Rv. 20535801; Sez. 5, n. 182 del 13/01/1994 – dep. 11/02/1994, M., Rv. 197091). Siffatta fenomenologia patologica può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento emesso si ponga, appunto fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur se non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, provocando, ad esempio, una indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 01/02/2008, P.M. in proc. B., Rv. 23824001; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 – dep. 12/02/1998, D. B., Rv. 20960301; Sez. 3, n. 2853 del 14/07/1995 – dep. 08/09/1995, B. ed altri, Rv. 20540601; Sez. 5, n. 1465 del 11/03/1994 – dep. 18/04/1994, P.M. in proc. L. ed altro, Rv. 19799901).
2. Così delineato, in termini generali, il problema, poiché, dunque, l’abnormità non inerisce a quei provvedimenti che, ancorché eventualmente adottati in violazione di specifiche norme, rientrano tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999 – dep. 15/12/1999, Saraceno, Rv. 21518401), l’ordinanza impugnata non può essere qualificata come abnorme, costituendo, piuttosto, l’espressione del potere – attribuito al giudice dell’udienza preliminare – di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto: potere che rimane legittimamente esercitato pur se in maniera non corretta in conseguenza dell’erronea interpretazione di una norma giuridica. Tale conclusione, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, si appalesa, peraltro, in linea con quanto stabilito da questa Corte nella decisione di casi del tutto sovrapponibili, nei quali è stato formulato il principio di diritto secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ancorché sull’erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta (Sez. 5, n. 30834 del 3/07/2014 – dep. 11/07/2014, P.M. Trib. Salerno, non mass.; Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008 -dep. 23/12/2008, L., Rv. 242747): “tanto perché il giudice dell’udienza preliminare, come ogni altro giudice di fronte alla richiesta delle parti, ha il potere-dovere, quale espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio. E ciò in forza della valenza generale della regola contenuta nell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità” (Sez. 6, n. 41037 del 20/10/2009 – dep. 26/10/2009, Betti, Rv. 24503301).
2. Nel merito della questione, stima, peraltro, questa Corte che il giudice dell’udienza preliminare non abbia neppure qualificato erroneamente il fatto contestato all’imputato. Infatti, se, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen., poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perché attraverso questa ‘piattaforma virtuale’ gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015 – dep. 01/03/2016, Martinez, non massimata sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca ‘facebook’ nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità’, che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., il codificatore ha giustapposto a quella del ‘mezzo della stampa’ (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 – dep. 08/06/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701).
3. L’interpretazione proposta dal Collegio si pone, peraltro, in linea di continuità con la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015, F. e altro, Rv. 26409001, dopo avere affermato la legittimità di una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” – così da estendere alle testate giornalistica telematiche le guarentigie di rango costituzionale e di livello ordinario assicurate a quelle tradizionali in formato cartaceo – hanno ritenuto necessario chiarire che l’esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili, strutturale e finalistico, che li connotano, sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio. Il più autorevole Consesso ha, quindi, spiegato che: “Deve tenersi ben distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”, ed ha concluso, quindi, con il precisare che: “Anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di “stampa”“, essendo: “un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema”.
Da qui la correttezza della qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato, che ha ineccepibilmente ritenuto essere il delitto di diffamazione contestato all’imputato aggravato dalla sola circostanza prevista dall’art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. – offesa arrecata mediante l’attribuzione di un fatto determinato con un qualunque mezzo di pubblicità – e non anche da quella prevista dall’art. 13 L. n. 47/1948 – attribuzione di un fatto determinato con il mezzo della stampa -.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.