Sentenza N. 104 del 2018
Corte di Cassazione - Sezione V Penale
Data deposito/pubblicazione
03/01/2018
Data dell'udienza in cui è stato assunto
01/12/2017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ORSI LUIGI che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.10.2016 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
5.11.2015 del locale Tribunale di condanna di B.S. alla pena di mesi sei di reclusione per
reato di cui all’ art. 612 bis c.p. , perché, con condotte reiterate, molestava T.D.V., così da
cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola ad alterare le
proprie abitudini di vita.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore di
fiducia, lamentando, con un unico motivo, l’errata applicazione della legge penale ex art. 606
c.p.p. , comma 1, lett. b), in relazione all’ art. 612 bis c.p. ; invero, le azioni poste in essere dal
ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, configuravano,
piuttosto, un corteggiamento non corrisposto, ma sicuramente non tale da determinare
nella parte offesa uno stato di ansia ed una modifica delle proprie abitudini di vita; il
ricorrente non poneva mai in essere un comportamento minaccioso, aggressivo o molesto,
e le azioni venivano compiute nell’arco di tre giorni, tempo sicuramente non sufficiente a
scatenare uno stato di ansia grave e perdurante, così come indicato dalla norma
incriminatrice, anche in considerazione dell’assenza di offensività delle suddette azioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico nonché ripetitivo di censure già
sviluppate in appello alle quali è stata data risposta non illogica.
1. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale dopo aver
dato conto delle condotte poste in essere dall’imputato nei confronti della p.o. – ha esposto
le ragioni per le quali tali condotte sono da ricondursi al reato di stalking in contestazione.
In particolare, la sentenza impugnata – ritenuta la ricostruzione degli avvenimenti effettuata
dalla p.o. pienamente attendibile – ha posto in evidenza con assoluta chiarezza il crescendo
dei comportamenti invasivi della libertà personale e della sfera personale della persona
offesa da parte dell’imputato, comportamenti via via sempre più ossessivi, tradottisi in appostamenti, pedinamenti, avvicinamenti anche fisici, apprezzamenti ecc.; tali condotte
hanno determinato nella p.o. uno stato di timore e di ansia, costringendola a modificare i
proprio comportamenti.
2. In tale contesto correttamente i giudici d’appello: hanno ritenuto sussistenti gli elementi
costitutivi del reato di cui all’ art. 612 bis c.p. , avendo l’imputato posto in essere una pluralità
di condotte moleste – tali dovendo ritenersi gli appostamenti, gli avvicinamenti ecc.
contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato- nonché reiterate, che hanno prodotto
l’evento del reato in questione dello stato d’ansia con modificazione delle abitudini di vita
della p.o. e segnatamente cambio dell’orario di gioco al parco con i propri figli; hanno altresì
ritenuto non configurabile nella fattispecie il reato art. 660 c.p. , non avendo l’imputato recato
semplice disturbo alla persona offesa, ma avendo il predetto causato intensi stati d’ansia e
di timore alla donna, nonché avendo costretto la predetta a modificare le sue abitudini di
vita e quelle dei suoi figli.
3. Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini
della integrazione del reato di atti persecutori ( art. 612 bis c.p. ) non si richiede
l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori
abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima
(Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017).
4. Per quanto concerne, poi, il breve arco temporale nel quale le condotte sono state poste
in essere, questa Corte ha più volte evidenziato come sia configurabile il delitto di atti
persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto
ristretto (anche nell’arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e
che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa
effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del
13/06/2016).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d’ufficio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2018