Sentenza N. 18226 del 2017
Tribunale di Mantova
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/09/2017
Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017. Pres., rel. Mauro Bernardi.
– letto il ricorso n. 2881/17 R.G. Vol. presentato ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c. da B. M.
(nato il … a M. e residente a B. in via B. S. n. 25) nei confronti di A. M. (nata ad A. il … e
residente a C. in via dei B., 146), dalla cui relazione sentimentale sono nati i figli M. e D.
(aventi la prima anni tre e mezzo e il secondo uno e mezzo, entrambi residenti con la
madre) e la documentazione allegata con cui si chiede, anche inaudita altera parte, la
modifica delle condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi
comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre;
– vista la propria ordinanza emessa il 6-4-2017 con cui sono stati regolati i rapporti
personali ed economici fra i genitori e i figli, in recepimento degli accordi intervenuti fra le
parti;
– considerato che, allo stato, non sussistono i presupposti per disporre una modifica della
(peraltro recente) regolamentazione del regime di affido (condiviso con fissazione della
residenza presso la madre) e di visita, non risultando adeguatamente provati né il diretto
coinvolgimento dei minori nella pratica del Reiki, seguita dalla madre, né una grave
inadeguatezza educativa della stessa;
– rilevato che A. M. si era specificamente obbligata a non pubblicare le foto dei figli sui
social network e a rimuovere quelle già “postate” (v. punto 15 delle condizioni di cui al
verbale d’udienza del 6-4-2017) e che il padre ha ribadito la propria ferma opposizione a
che ciò avvenga;
– osservato che la richiesta di immediata inibitoria formulata in ricorso da B. M. merita
accoglimento atteso che, dagli atti allegati, risulta documentato l’inserimento da parte
della madre di numerose foto dei figli delle parti sui social network anche dopo
l’intervenuto accordo fra i genitori del 6-4-2017, comportamento questo che integra
violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del
combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela
della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di
New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede
l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16
stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione
della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei
minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del
IL CASO.it
regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la
immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v.
art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;
– ritenuto peraltro che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce
comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la
diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le
quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in
foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla
condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di
fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati,
come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia;
– considerato che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua
immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito
immediatamente;
– ritenuta la necessità di acquisire previamente dettagliate informazioni sulla capacità
genitoriale delle parti;
p.t.m.
provvedendo in via provvisoria,
– ordina ad A. M. di non inserire le foto dei figli sui social network, di provvedere,
immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di attenersi alle
condizioni concordate a verbale d’udienza del 6-4-2017;
– dispone che il Servizio Tutela Minori di M. riferisca (anche, ove ritenuto necessario,
avvalendosi della collaborazione della A.S.L.), entro il 31-1-2018, circa le condizioni di vita
delle parti, degli eventuali nuovi compagni di vita e dei minori, se sussistano figure
parentali di supporto nonché ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei
predetti genitori verificando, specificamente, se la adesione della madre alla disciplina del
Reiki abbia influenza pregiudizievole sui figli, fornendo all’esito degli accertamenti le
proprie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo regime di affidamento e di visita
dei minori;
– dispone la convocazione delle parti avanti al Collegio come da separato decreto.
Si comunichi al Servizio Sociale competente, anche a mezzo fax, a cura della Cancelleria.
Mantova, 19 settembre 2017.
Il Cancelliere
Il Presidente
Mauro Bernardi