Sentenza N. 8 del 2011
Tribunale di Chieti - Sezione Ortona
Data deposito/pubblicazione
20/01/2011
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/01/2011
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Chieti, Sez. dist. Di Ortona, dr.ssa Rita Carosella, all’udienza del 20 gennaio 2011 nella causa civile di prima istanza di cui in epigrafe, promossa con ricorso ex art. 152 D. Lgs. N. 196/2003 depositato il 24 settembre 2009 da XXX e YYY, residenti a Chieti e quivi elettivamente domiciliati, v.le Abruzzo n. 14 presso lo studio dell’avv. Dario Marrocco, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTI
nei confronti di
ZZZ, quale Direttore responsabile p.t. del giornale on-line “PrimaDaNoi”, corrente in C.da Foro n. 124 di Francavilla al Mare, e quale legale rappr. p.t. della Donlisander Comunication, Editore dello stesso giornale, elettivamente domiciliato a Pescara, v. Trieste n. 88, presso lo studio degli avv.ti Mauro Talamonti e Azzurra Santoro che lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e di risposta.
RESISTENTE
letti gli atti e i verbali di causa e i documenti prodotti;
richiamate le conclusioni delle parti;
all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, immediatamente depositata in Cancelleria ex artt. 152, decimo comma, D. Lgs. N. 196(2003, e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
Con il ricorso di cui in premessa i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la testata giornalistica on – line “PrimaDaNoi” corrente a Francavilla al Mare per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’On. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reiettata, adottare, stante la normativa dettata dal D. lgs. 196/2003, ogni provvedimento necessario ed utile al fine di impedire il protrarsi della lamentata lesione dell’immagine e dell’onore dei sigg. XXX e YYY, di proteggere i loro dati personali, prescrivendo in particolare, alla testata giornalistica PrimaDaNoi, in persona del Direttore Responsabile e dell’Editore p.t., il blocco e/o il divieto del trattamento dei dati degli odierni ricorrenti e la conseguente cancellazione dell’articolo in premessa; condannare, giusta il disposto di cui all’art. 15 D. lgs. 196/2003, la testa giornalistica PrimaDaNoi, in persona del Direttore Responsabile e dell’Editore p.t., al risarcimento dei danni patiti dagli odierni ricorrenti nella misura di euro 5.000,00 o di quell’altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, vinte le spese”, tanto sull’assunto che l’articolo portato dal giornale, e tuttora sullo stesso consultabile tramite sitointernet, riguardante una vicenda giudiziaria penale che li ha visti in passato coinvolti e conclusasi con l’archiviazione, sia lesivo della riservatezza, della reputazione e dell’onore di essi istanti, con conseguente loro discredito personale e sociale.
La resistente si è costituita in giudizio per contestare le avverse domande e invocarne il rigetto, appellandosi all’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel caso di specie legittimamente esercitato.
Ciò posto, la vicenda all’esame prende le mosse da un articolo, in atti, pubblicato il 23.03.2006 e tuttora consultabile sulla prima pagina del quotidiano abruzzese on – line PrimaDaNoi in cui si dà notizia dell’avvenuto arresto domiciliare degli odierni ricorrenti e dei minuziosi dettagli dei fatti di reato loro contestati dagli inquirenti, tentata estorsione continuata in concorso, fatti per i quali gli istanti sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Pescara nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione del 18.09.2007.
In data 19.01.2008 l’articolo in oggetto è stato aggiornato con l’informazione dell’avvenuta archiviazione, del provvedimento di revoca da parte del Tribunale del Riesame della misura cautelare applicata agli indagati, della conferma di detto provvedimento in Cassazione, e l’articolista prosegue: “le ipotesi accusatorie sul caso pescarese dunque sono cadute del tutto. Rimangono ancora in piedi, invece, le altre svoltesi sul territorio di Chieti, dove un altro procedimento è in itinere”.
Il 19 giugno 2008 si registra un ulteriore aggiornamento dell’articolo del seguente tenore: “Dopo l’archiviazione, probabilmente passeranno alla richiesta per l’equa riparazione per l’illegittima detenzione patita. Lo annuncia il legale ….(omissis)… che precisa anche come non via sia altro procedimento in piedi alla procura di Chieti. La lunga vicenda giudiziaria può dunque dirsi definitivamente conclusa”.
E infatti realmente si è conclusa, con il provvedimento della Corte d’Appello territoriale del 28.01.2009, in atti, che ha riconosciuto agli odierni ricorrenti la riparazione per l’ingiusta custodia subita: senonchè quell’articolo continua a permanere sul sito internet del quotidiano PrimaDaNoi – risulta rimasta priva di riscontro la raccomandata a/r del 29.10.2008 con la quale i ricorrenti ne chiedevano la definitiva cancellazione sulla motivazione che l’articolo, ormai acclarata l’infondatezza dette tesi accusatorie al tempo formulate nei loro riguardi, li danneggiasse nell’immagine, decoro e riservatezza.
Tanto premesso, mentre da una parte non si può che condividere quanto dalla resistente affermato in merito ai presupposti legittimanti l’esercizio di diritto di cronaca riferito all’attività giornalistica, verità storica e continenza formale della notizia, interesse pubblico alla sua divulgazione, presupposti in presenza dei quali “recedono i diritti”, anch’essi, come il diritto di cronaca, costituzionalmente garantiti, alla riservatezza, onore reputazione, immagine della persona cui i fatti divulgati si riferiscono; dall’altra parte non si possono ignorare le norme dettate dal decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, volto a garantire che il trattamento di essi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza; norme, che a sensi dell’art. 136 dello stesso decreto, si applicano anche al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici.
Tra le disposizioni del decreto in oggetto vengono in rilievo, ai fini del presente giudizio, l’art. 11, a mente del quale il trattamento dei dati personali può avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; l’art. 25, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati quando sia decorso il periodi di tempo indicato nel precisato art, 11; l’art. 7, che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’art. 15, in forza del quale del quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. (che sancisce la responsabilità per i danni provocati nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura, o per i mezzi adoperati); il secondo comma del citato art. 15 stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11 quello, si rammenta, che vieta il trattamento dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali i datti sono stati raccolti e trattati.
Ora, se si tiene conto che il contestato articolo è stato pubblicato, e lo è tuttora, nella prima pagina del quotidiano in oggetto, del fatto che lo stesso ha ampia diffusione locale, è facilmente accessibile e consultabile, molto più dei quotidiani cartacei, trattandosi di testata giornalistica on – line, appare evidente come dal 23.03.2006, data di pubblicazione dell’articolo, fino all’ultimo aggiornamento del 19.08.2008 e a tutto voler concedere fino al mese di ottobre del 2008, data della richiesta stragiudiziale dei ricorrenti di cancellazione, sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie con lo stesso divulgate potessero informare la collettività, creare opinioni, stimolare dibattiti, suggerire rimedi, quindi, almeno a partire dall’ottobre del 2008, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire, artt. 11 e 25, ed è invece avvenuto, con conseguente lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza e alla reputazione, stante la peculiarità dell’operazione di trattamento, sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati, e stante la natura degli stessi dati trattati, particolarmente sensibili attinendo a vicenda giudiziaria penale. Il già citato art. 7 attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati: per conseguenza l’articolo va cancellato.
Volendo tenere conto della considerazione della Difesa della resistente secondo cui i giornali on – line non possono ricevere un trattamento diverso da quello dei giornali cartacei che non vengono distrutti e cancellati ma conservati negli archivi delle testate giornalistiche o nelle biblioteche a costituire memoria storica della collettività, uno scopo anch’esso di rilievo sociale, si può consentire la conservazione di una copia cartacea dell’archivio della testata.
Ai sensi dell’art. 15, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, come nel caso di specie avvenuto per le motivazioni innanzi esposte, è tenuto al risarcimento, da liquidare, tenuto conto dei diritti dei ricorrenti lesi, di natura non patrimoniale – il pregiudizio attinente a valori della persona di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica – in via necessariamente equitativa: appare congrua la somma richiesta di euro 5.000,00 avuto riguardo alla durata, gravità e modalità dell’illecito e alla natura del pregiudizio arrecato ai soggetti lesi; somma da maggiorare degli interessi legali dal 29.10.2008 al saldo, e della rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, oltre alle spese di lite per il principio della soccombenza, come liquidate in dispositivo, ex actis, in assenza di notula.
Sentenza immediatamente esecutiva nei limiti di legge.
P.Q.M.
– condanna il Direttore Responsabile e l’Editore p.t. del giornale on – line “PrimaDaNoi”, corrente in C.da Foro n. 124 di Francavilla al Mare, alla cancellazione dell’articolo oggetto di causa, oltre al pagamento in favore dei ricorrenti XXXX e YYY della somma di euro 5.000,00, con interessi legali dal 29.10.2008 al saldo, rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, e spese di lite, che liquida nella somma di euro 102,82 per esborsi, euro 632, 00 per diritti, euro 530,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa (12,5%), IVA se dovuta, e CAP, sull’imponibile nella misura di legge.
Ortona, 20 gennaio 2011
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Carosella
Sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria il 20 gennaio 2011