Ordinanza N. 77 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
08/04/1976
Data deposito/pubblicazione
08/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) e dell’art. 67 del d.P.R. 24
novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del
1969), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 1975 dal giudice
conciliatore di Milano in due procedimenti civili instaurati da
Triscari Nunzio e da Bufalino Salvatore contro la società Savoia,
iscritte ai nn. 267 e 268 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con le ordinanze del giudice conciliatore di Milano di
cui in epigrafe sono sollevate questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, in relazione agli artt. 1325
e 1418 del codice civile nonché agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nei due giudizi non si è Costituita alcuna delle parti, e non
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi promossi con le indicate ordinanze hanno
ad oggetto le stesse questioni e pertanto vanno riuniti e definiti con
unica decisione
che questa Corte, con sentenza n. 56 del 1975, ha esaminato le
stesse questioni (allora sollevate dai giudici conciliatori di Roma, di
Salerno e di Benevento con ordinanze rispettivamente del 3 gennaio, 5
marzo e 21 settembre 1973) ed ha dichiarato inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma sesto, della legge
n. 990 del 1969 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970, in
riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della
Costituzione, e non fondata quella dell’art. 34 della legge n. 990 del
1969, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nelle anzidette due ordinanze del giudice conciliatore di
Milano le ripetute questioni non vengono prospettate sotto nuovi
profili e in relazione ad esse non vengono addotti nuovi argomenti, e
pertanto non ricorrono i presupposti e gli estremi perché questa Corte
debba o possa discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e
dell’art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di
esecuzione della predetta legge), sollevate con le ordinanze indicate
in epigrafe dal giudice conciliatore di Milano in riferimento agli
artt. 1325 e 1418 del codice civile ed agli artt. 2 e 3 della
Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
giudice conciliatore di Milano con le dette ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere