Ordinanza N. 158 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
20/05/1996
Data deposito/pubblicazione
20/05/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/05/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati
all’Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il
13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico
di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Pretore di Marsala – nell’ambito del procedimento
penale a carico di Costa Vincenzo e altro – ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e
all’art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 della legge
della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati
all’Assemblea regionale siciliana), perché richiama le disposizioni
penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per
la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale,
lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera
espressione del voto;
che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana,
eccependo l’inammissibilità della questione per irrilevanza,
giacché non si indica nell’ordinanza la condotta criminosa degli
imputati che ha dato luogo all’esercizio dell’azione penale.
Considerato che l’ordinanza, pur indicando le disposizioni
costituzionali che si assumono violate dalla legge regionale
siciliana, non fornisce alcuna motivazione sulla rilevanza della
questione così sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della
Regione siciliana;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 67 della legge della Regione
siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all’Assemblea
regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 3 dello statuto
speciale per la Regione siciliana, dal Pretore di Marsala con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola