Ordinanza N. 381 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
07/11/1994
Data deposito/pubblicazione
07/11/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 luglio
1992 dal Tribunale di Pordenone nei procedimenti civili vertenti tra
Marcon Giovannina ed altri e l’I.N.P.S. e tra l’I.N.P.S. e Barbassi
Ines ed altri, iscritte ai nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell’anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Rubert Maria ved. Battistella,
di Barbassi Ines e dell’I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti,
in appello, da Marcon Giovannina, Moretto Giocondo, Rubert Maria e
Chivilo’ Francesco contro l’I.N.P.S., perché, in riforma delle
sentenze di primo grado, fosse dichiarata l’irripetibilità delle
somme indebitamente erogate dall’Istituto a titolo di prestazioni
pensionistiche, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa in
data 2 luglio 1992, pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio
1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica);
che la norma impugnata stabilisce che l’art. 52, secondo comma,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si interpreta nel
senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni
indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento, del quale sia stata data espressa
comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di
qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita
percezione sia dovuta a dolo dell’interessato;
che detta norma prevede altresì che l’omessa od incompleta
segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite;
che, secondo il parere del giudice a quo , tale disposizione
violerebbe gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore
con altra ordinanza recante la stessa data (pervenuta alla Corte
Costituzionale il 14 gennaio 1994), emessa nel corso dei procedimenti
civili riuniti proposti, in appello, dall’I.N.P.S. contro Barbassi
Ines, Zucco Elisa, De Zan Angelo, Deotto Gemma;
che in entrambi i giudizi si sono costituiti l’I.N.P.S. e le
parti private – le quali, nell’imminenza dell’udienza, hanno
depositato memorie – concludendo per la manifesta inammissibilità
della questione, poiché la norma oggetto di censura è già stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39 del
1993, nella parte in cui “è applicabile anche ai rapporti sorti
precedentemente alla data di entrata in vigore o pendenti alla stessa
data”;
Considerato che le questioni, per l’identità del tema, debbono
essere riunite e trattate congiuntamente;
che, con sentenza n. 39 del 1993, la Corte ha già dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile
anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata
in vigore o, comunque, pendenti alla stessa data;
che, pertanto, le relative questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 119 e 177 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38,
101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA