Ordinanza N. 375 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO
CORASANITI, Giudici,
terzo, del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme del trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 7 maggio 1976 dalla Corte dei conti sul ricorso
proposto da Tomei Gino c/ Ministero dei trasporti, iscritta al n. 142
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, nel processo e con l’ordinanza in epigrafe, la Corte
dei conti – Sez. III giurisdizionale (Pensioni civili) – sollevava
questione di legittimità costituzionale dell’art. 219, terzo comma
T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 in relazione all’art. 3 Cost.,
che, secondo il Collegio rimettente, le disposizioni contenute nel
terzo e quinto comma dell’impugnato art. 219 determinano, se poste a
raffronto, grave disparità di trattamento fra due categorie
d’impiegati, in quanto stabilirebbero condizioni di favore per gli
agenti meno meritevoli, o addirittura immeritevoli, rispetto a coloro
che hanno sempre fedelmente e diligentemente servito,
che una siffatta opinione è fondata sulla constatazione che mentre
il terzo comma esige almeno venti anni di sevizio effettivo per
ammettere a trattamento pensionistico l’impiegato che volontariamente
si dimette, il quinto comma riconosce lo stesso diritto dopo dieci anni
di servizio “in tutti gli altri casi”: e quindi anche nei casi di
revoca dall’impiego e di destituzione, a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale per delitti particolarmente gravi,
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata anche sulla base
della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che effettivamente questa Corte, richiamando anche
analoghe disposizioni relative ad altre categorie d’impiegati, ha già
deciso la stessa questione rilevando che “tale diversità di disciplina
si fonda sull’interesse delle Amministrazioni, da una parte, ad
allontanare dal servizio il più rapidamente possibile elementi a vario
titolo inidonei e, dall’altra, ad utilizzare per un periodo medio
ragionevole coloro che svolgono il servizio in condizioni normali”, per
cui “la soluzione accolta dal legislatore, motivata dalla innegabile
diversità delle situazioni messe a confronto, non è contraria a
criteri di razionalità (sent. 10 ottobre 1979 n. 119),
che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo, per
cui la sollevata questione dev’essere dichiarata manifestamente
infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 219, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092 (T.U. delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), sollevata, in relazione all’art. 3
Cost., con ordinanza 7 maggio 1976 della Corte dei conti – Sez. III
giurisdizionale (Pensioni civili)
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere