Ordinanza N. 129 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
14/11/1979
Data deposito/pubblicazione
14/11/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1979
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
secondo comma, 43, commi secondo e quinto, 58, quarto comma, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con le
ordinanze emesse il 22 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Lucca, il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Gorizia, il 16 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Ancona, il 16 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 20
grado di Imperia, il 30 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di
20 grado di Gorizia, l’11 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Aosta e il 23 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Rovigo, iscritte rispettivamente al n. 601 del registro
ordinanze 1978 e ai nn. 110, 283, 368, 369, 445, 499 e 500 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 45, 102, 168, 182, 210 e 237 dell’anno 1979. Visto l’atto di
costituzione di Landucci Lido nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 1979 il giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che nei giudizi indicati in epigrafe sono state sollevate,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 41, secondo comma, 43, secondo e quinto
comma, 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui
non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in
via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state
constatate in occasione degli accertamenti di cui all’art. 52 dello
stesso d.P.R. n. 633/1972;
Considerato che, nonostante la parziale difformità di
prospettazione delle singole ordinanze, la rilevanza delle questioni
appare sempre fondata sulla suddetta esclusione e pertanto i giudizi di
legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica
trattazione, stante la sostanziale unitarietà dell’oggetto; Ritenuto
che perciò essi debbono essere riuniti;
Considerato che – come già rilevato da questa Corte con
l’ordinanza n. 22 del 1979 – gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante:
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in
attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765,
riguardante l’adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto alla normativa comunitaria”) hanno interamente mutato il testo
dell’art. 58, quarto comma, del decreto presidenziale n. 633 del 1972,
con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di
conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa
sull’IVA;
Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario – in
conformità di quanto già statuito da questa Corte con l’ordinanza n.
22 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame – che i giudici a
quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto
della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la
restituzione degli atti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere