Ordinanza N. 262 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1974
Data deposito/pubblicazione
12/11/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/11/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Trentino-Alto Adige, notificato l’11 febbraio 1971, depositato in
cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 4 del registro 1971, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Commissario
del Governo e del Vice Commissario del Governo rispettivamente in data
14 novembre e 19 dicembre 1970, con i quali sono stati istituiti i
Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica per le
Provincie di Trento e di Bolzano.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giu” dice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente
della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto
di attribuzione in relazione al decreto del Commissario del Governo
nella Regione Trentino-Alto Adige n. 21.697/3 A.2.15 del 14 novembre
1970 ed al decreto del Vice Commissario del Governo nella stessa
Regione n. 15.680/V del 19 dicembre 1970, con i quali erano stati
istituiti i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
per le Provincie di Trento e Bolzano, ai sensi delle leggi 26 maggio
1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, concernenti rispettivamente
l’assistenza economica continuativa a favore dei sordomuti e le nuove
provvidenze in favore dei ciechi civili;
che, con atto depositato il 30 maggio 1974, la difesa della Regione
ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il
processo è da dichiararsi estinto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere