Ordinanza N. 211 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
04/07/1974
Data deposito/pubblicazione
04/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
1960, n. 1040, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes la
clausola dell’art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
maggio 1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promosso
con ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Di Domenico Anna e la società Clinica
Villa Bianca, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo
1973.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il tribunale di Napoli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio
1960, n. 1040, nella parte in cui rende obbligatoria la clausola
dell’art. 49 del contratto collettivo 24 maggio 1956, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione.
Considerato che con sentenza n. 174 del 1972 (successiva
all’ordinanza di remissione), la Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 49 del contratto collettivo di lavoro 24
maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private, recepito
dall’articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che
fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti
medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso,
anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni;
che il giudice a quo non ha ovviamente tenuto conto, ai fini della
rilevanza, della citata sentenza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché
riesamini la rilevanza della questione in riferimento alla sentenza n.
174 del 5 dicembre 1972 della Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI –
Cancelliere