Ordinanza N. 1082 del 1988
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1988
Data deposito/pubblicazione
06/12/1988
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/11/1988
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.
392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), promosso con
ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Esposito Raffaele e S.n.c. Cove di
Cozzolino e Vecchione in persona dell’Amministratore Cozzolino
Sergio, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima Serie
speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 25
maggio 1984 aveva sollevato, in relazione all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui limitano l’esercizio del diritto di
recesso per il locatore d’immobile adibito ad albergo, pensione o
locanda;
che con ordinanza del 23 gennaio 1986, n. 27, questa Corte
disponeva la restituzione degli atti in relazione alla sopravvenuta
emanazione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118;
che il medesimo giudice, tuttavia, con ordinanza emessa il 23
settembre 1987, ha sollevato nuovamente la stessa questione,
ritenendola comunque rilevante alla stregua della sentenza n. 109 del
1986 (rectius n. 108 del 22 aprile 1986);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria di manifesta infondatezza;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta
infondatezza della questione (ord. n. 63 del 14 gennaio 1988), in
quanto le disposizioni impugnate, nel limitare le possibilità di
recesso del locatore, trovano razionale giustificazione nella
peculiare disciplina di cui, anche nel previgente regime
vincolistico, le locazioni d’immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione o locanda hanno costantemente goduto in conseguenza della
più penetrante tutela assicurata alle attività ricettive rispetto
agli altri usi, diversi da quelli abitativi;
che il giudice a quo, riportandosi, per relationem, alle
motivazioni della precedente ordinanza, non aggiunge argomenti nuovi
in confronto a quelli addotti a suo tempo, risultando inconferente il
richiamo alla sentenza n. 108 del 1986 in virtù della quale è
venuta meno la protrazione coattiva prevista dalla normativa della
legge 5 aprile 1985, n. 118 dichiarata illegittima, così
ripristinandosi l’originario disegno della legge n. 392 del 1978;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili
urbani”), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI