Ordinanza N. 280 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 27 settembre 1995 dal tribunale per i minorenni de L’Aquila nel
procedimento penale a carico di D.V., iscritta al n. 883 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale per i minorenni de L’Aquila, con
ordinanza del 27 settembre 1995, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del
giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di
giudizio di convalida dell’arresto, la richiesta del pubblico
ministero di applicazione di una misura cautelare personale, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
individuando nella valutazione compiuta ai fini della decisione sulla
misura un pregiudizio idoneo a compromettere l’imparzialità del
successivo giudizio di merito e richiamando, al riguardo, la sentenza
n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all’esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata, con
statuizione conseguenziale a quella principale (relativa alla
incompatibilità del giudice che abbia disposto una misura cautelare
personale a celebrare il giudizio di merito), l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che
abbia rigettato una richiesta di applicazione (ovvero di modifica,
sostituzione o revoca) di una misura cautelare personale (capo c)
della sentenza n. 155 del 1996 citata);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal
giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
dalla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni de
L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola