Ordinanza N. 271 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si
riferisce all’art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939
per gli operai dell’industria, promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1974 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento del lavoro
vertente tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le
malattie e Palladino Mario, iscritta al n. 413 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del
27 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con ordinanza 18 giugno 1974, pronunciata nel corso
del procedimento di lavoro vertente tra l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro le malattie e Palladino Mario, il tribunale di
Lagonegro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, quarto
comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui
recepisce l’art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939
per gli operai dell’industria, il quale fissa il termine massimo per la
corresponsione durante l’anno della indennità di malattia;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro le malattie, col patrocinio degli
avvocati Salvatore Di Pasquale e Giorgio Foà, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato, i quali hanno chiesto che la dedotta questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 25 marzo 1975,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella
parte in cui si riferisce all’art. 19, lett. a), del contratto
collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell’industria, in
considerazione del fatto che la norma impugnata non ha recepito
l’accordo collettivo e che la legge n. 138 del 1943 ha dato vita ad un
“sistema generalizzato ed uniforme di assistenza e, presentandosi come
derogatoria della disciplina corporativa, è idonea a garantire, come
in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento
assistenziale in caso di malattie che ha trovato un preciso
riconoscimento come diritto nell’art. 38, secondo comma, della
Costituzione”;
che le considerazioni svolte dalla Corte nella predetta decisione
valgono anche in ordine alla questione di legittimità dedotta nel
presente giudizio, nel senso che il termine di cui all’art. 14 del
contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 non è recepito nella
legge 11 gennaio 1943, n. 138, la quale attribuisce al lavoratore un
diritto all’assistenza conforme al dettato costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, nella parte in cui si riferisce all’art. 14 del contratto
collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell’industria,
sollevata dal tribunale di Lagonegro con l’ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI-
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere