Ordinanza N. 33 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1979
Data deposito/pubblicazione
25/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
631), ultimo cpv., del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 24 settembre 1976 dalla Corte d’appello di Napoli,
nel procedimento penale a carico di Della Medaglia Pasquale, iscritta
al n. 239 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1976 (pervenuta a
questa Corte il 10 maggio 1977) la Corte d’appello di Napoli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 631,
ultimo comma, c.p.p., il quale dispone che il ricorso avverso
l’ordinanza con cui il giudice decide l’incidente di esecuzione non ha
effetto sospensivo, aggiungendo peraltro che l’esecuzione può essere
sospesa dal giudice che ha emesso l’ordinanza;
che, a sostegno della proposta questione di legittimità
costituzionale si assume, da parte del giudice a quo, che le decisioni
relative agli incidenti di esecuzione, cui la disposizione denunziata
si riferisce, spesso involgono, come le sentenze, situazioni attinenti
alla libertà personale, sicché non sarebbe giustificata, per esse,
una disciplina diversa da quella stabilita in via generale dall’art.
205 c.p.p., il quale appunto stabilisce che “durante il termine per
impugnare un provvedimento e durante il giudizio sulla impugnazione
l’esecuzione è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti”.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 112 del 5 aprile
1974 (di cui non si tiene alcun conto nell’ordinanza di rimessione) ha
già dichiarato non fondata la questione con riferimento agli artt. 3,
primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione osservando, tra l’altro, che nella disposizione denunziata
l’esclusione dell’effetto sospensivo dell’impugnazione “appare
pienamente giustificata, trattandosi del procedimento per la decisione
sugli incidenti di esecuzione, da parte del giudice competente a
provvedere circa l’esecuzione penale”, tanto più che “l’esecutività
dell’ordinanza può operare non solo a danno ma anche a vantaggio del
soggetto interessato”;
che l’art. 27, secondo comma, della Costituzione, come questa Corte
ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini diversi da quello che
oggi viene in considerazione), ha esclusivo riferimento alla posizione
dell’imputato, (al quale ha inteso garantire la presunzione di non
colpevolezza per tutto lo svolgimento del rapporto processuale) e non
è applicabile al condannato, la cui condizione giuridica non si
ricollega al processo ma segue la sua definizione (sent. n. 124 del
1972);
che, pertanto, la violazione di detta disposizione non può venire
in considerazione nel caso di specie, posto che gli incidenti di
esecuzione presuppongono il passaggio in giudicato della sentenza;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 631 c.p.p. sollevata – in riferimento agli
artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione – dalla Corte
d’appello di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MA LAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere