Ordinanza N. 130 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
09/06/1971
Data deposito/pubblicazione
09/06/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/06/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,
legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 59, primo comma,
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal
pretore di Chieri in procedimento penale contro ignoti, iscritta al n.
260 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che il pretore di Chieri, con ordinanza 21 maggio 1970, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui, richiedendo la
rilevanza della questione, esclude la proponibilità di eccezioni di
costituzionalità che, pur sorgendo nel corso di un giudizio, non si
pongono come pregiudiziali rispetto alla definizione del giudizio
stesso, in riferimento all’art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1;
che con la medesima ordinanza è stata altresì proposta la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui prevede l’imputazione obiettiva delle
circostanze del reato, in riferimento all’art. 27, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità
costituzionale può essere “rilevata d’ufficio o sollevata da una delle
parti nel corso di un giudizio”, non ha conferito al giudice la
facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale
dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è
investito;
che l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il
requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma
costituzionale, e che pertanto la proposta questione di legittimità
costituzionale del detto articolo è manifestamente infondata;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, primo
comma, del codice penale è nella specie irrilevante, com’è
riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87. e 9, secondo comma, delle Norme
integrative:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
proposta, con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento all’art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l;
dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, primo comma, del
codice penale, proposta con la medesima ordinanza in riferimento
all’art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.