Ordinanza N. 192 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
30/11/1971
Data deposito/pubblicazione
30/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
lettera c, e 131 del testo unico sulle imposte dirette approvato con
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile Durbiano
Esterina contro l’Esattoria comunale di Torino e l’Amministrazione
delle finanze, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell’11
marzo 1970.
Visti gli atti di costituzione di Durbiano Esterina, dell’Esattoria
comunale di Torino e dell’Amministrazione delle finanze e l’atto
d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l’avv. Salvatore Prestipino Giarritta, per la Durbiano,
l’avv. Enrico Zola, per l’Esattoria, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
ministri e per l’Amministrazione delle finanze.
Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1969 pronunciata nella causa
Durbiano Esterina contro Esattoria comunale di Torino e Amministrazione
delle finanze, il tribunale di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. c, e 131 del testo
unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.
Considerato che, come risulta dalla citazione introduttiva del
giudizio la Durbiano chiedeva dichiararsi l’illegittimità di alcuni
avvisi di intimazione ai contribuenti morosi a lei notificati
dall’Esattore di Torino, e la sua estraneità ai rapporti di imposta di
cui agli avvisi stessi, l’illegittimità e la carenza di titolo di
qualsiasi espropriazione nei confronti di lei per l’imposta stessa;
chiedeva altresì inibirsi qualsiasi atto esecutivo e condannarsi i
convenuti al risarcimento dei danni;
che l’attrice ha in sostanza proposto un’azione di accertamento
negativo del debito d’imposta portato dagli avvisi a lei notificati;
che il tribunale ha invece impostato la sua ordinanza unicamente
sulla asserita mancanza di tutela giurisdizionale nel terzo che
pretende di avere la proprietà o altro diritto reale su beni
pignorati;
che non ha esaminato quale rilevanza possa avere il vizio
denunziato nella causa di cui si tratta, in cui si controverte non
sull’appartenenza di beni pignorati, ma soltanto sull’esistenza di un
debito di imposta a carico dell’attrice; contro la quale non risulta
eseguito pignoramento alcuno;
che occorre ovviare alla carenza di un congruo esame della
rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.