Ordinanza N. 336 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
14/11/1997
Data deposito/pubblicazione
14/11/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof.
Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
luglio 1996 dal tribunale di Bari, iscritta al n. 1149 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 4 luglio 1996
ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla
richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il
dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;
che, ad avviso del giudice a quo, nell’applicare la pena su
richiesta egli ha valutato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei
coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei
fatti (associazione a delinquere, incendio, usura, ecc.);
che per i concorrenti negli stessi reati che non si siano avvalsi
del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di
difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della
irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei
reati o della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero
della qualificazione giuridica dei fatti;
che tutte le anzidette questioni sarebbero state già valutate
nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei
coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui,
violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del
principio del giusto processo;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del
1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale “nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata”;
che l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame
della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della
Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola