Ordinanza N. 5 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
29/01/1998
Data deposito/pubblicazione
29/01/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/01/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Bigaran Egidio contro
l’Ufficio delle imposte dirette di San Donà di Piave e dallo stesso
Ufficio contro Bigaran Egidio, iscritta al n. 1290 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia,
nel corso di un giudizio promosso contro l’Ufficio delle imposte
dirette di San Donà di Piave per l’annullamento degli avvisi di
accertamento con i quali venivano attribuiti al ricorrente maggiori
redditi di partecipazione ai fini IRPEF quale socio accomandante di
una s.a.s., ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1995 (r.o. n.
1290/1996), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli
artt. 53 e 28 della Costituzione;
che, ad avviso della Commissione rimettente, l’art. 5 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede – con
riferimento alla posizione del socio accomandante – che i redditi
delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili “nonostante gli sia denegata la legittimazione passiva nei
giudizi inerenti il reddito della società medesima ai fini ILOR,
accertato con i criteri dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973, giusta il rinvio dell’art. 8 d.P.R. n.
599/1973”, si porrebbe in contrasto con gli artt. 53 e 28 della
Costituzione, privando l’accomandante della possibilità di provare
che il reddito sociale, allo stesso imputato proporzionalmente alla
sua quota, è inferiore a quello accertato nei confronti della
società. Con conseguente violazione dei princpi costituzionali della
corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva e del diritto
di difesa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata.
Considerato, preliminarmente, che nel testo dell’ordinanza, sono
indicati non sempre correttamente i riferimenti sia alla legislazione
vigente (d.P.R. n. 600/1993 anziché n. 600/1973, d.P.R. n. 597/1993
anziché n. 597/1973) che al parametro costituzionale di riferimento
evocato dalla Commissione rimettente (art. 28 anziché art. 24 della
Costituzione);
che le succitate inesattezze non precludono, tuttavia, l’esame
della questione dovendosi, quando i termini della stessa risultino
sufficientemente chiari, procedere a rettificare l’indicazione
erronea della disposizione di legge denunciata o del parametro
costituzionale di riferimento (sentenze nn. 188 del 1994 e 142 del
1993, ordinanza n. 476 del 1994);
che la premessa da cui muove il giudice a quo e che sorregge la
censura di incostituzionalità, consiste nell’assunto che nella
società in accomandita semplice l’accomandante, “in forza del
divieto di ingerenza stabilito dall’art. 2320 c.c.”, non abbia alcuna
veste a contraddire l’accertamento ai fini ILOR ex art. 40, secondo
comma, d.P.R. n. 600/1973, e che pertanto sia privo di legittimazione
ad impugnare siffatto accertamento;
che sul punto non esiste un consolidato orientamento della
giurisprudenza, la quale ha talora ammesso, talora escluso, la
legittimazione del socio accomandante (ad agire o ad intervenire) nel
giudizio relativo all’accertamento unitario del reddito della
società;
che, anche ammettendo in ipotesi la fondatezza della premessa
interpretativa della Commissione rimettente, deve escludersi che
dalla stessa discenda la incostituzionalità della norma denunciata,
la quale potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse preclusa al socio
accomandante ogni tutela giurisdizionale dei suoi diritti;
che la norma censurata, non solo non esclude siffatta
possibilità, ma deve essere interpretata in conformità al principio
affermato da questa Corte secondo cui “… tutte le norme le quali
prevedono responsabilità di soggetti dell’ordinamento, salvo che non
escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel
qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale),
devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al
soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista
dall’art. 24 della Costituzione come diritto inviolabile” (sentenza
n. 184 del 1989);
che, dunque, al socio accomandante, privo di legittimazione
processuale nel giudizio relativo all’accertamento del reddito
societario ai fini dell’imposta ILOR, deve ritenersi sempre
consentita, allorché gli sarà notificato l’accertamento del suo
reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti,
contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di
partecipazione nonostante l’intervenuta definitività
dell’accertamento del reddito societario ai fini ILOR;
che in siffatta motivazione resta assorbita la censura relativa
alla violazione dell’art. 53 della Costituzione;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche), in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione,
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia
con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola