Ordinanza N. 91 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
10/06/1970
Data deposito/pubblicazione
10/06/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/06/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull’assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con ordinanza emessa
il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa – marina,
iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che con ordinanza 14 luglio 1969, pronunciata nel corso
della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della
difesa – marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, quinto comma, del R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per
l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni da parte del
lavoratore infortunato, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della
Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si sono costituiti
il Datteri, col patrocinio degli avvocati prof. Paolo Barile, Franco
Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso per la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Ministero
della difesa – marina, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d’infondatezza;
Considerato che dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, con
sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato
infondata la questione stessa, che era stata precedentemente sollevata
anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art.4, quinto comma, del R.D.17 agosto 1935, n.
1765, sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, per
violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa con
ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI.