Ordinanza N. 300 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
13/07/1994
Data deposito/pubblicazione
13/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci
Silvio, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 286- bis del codice di procedura penale,
deducendo, per un verso, la violazione del principio di uguaglianza,
atteso l’ingiustificato diverso regime che sarebbe riservato agli
ammalati di AIDS rispetto ai portatori di patologie altrettanto
gravi, e, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 2 della
Costituzione, giacché il divieto di custodia in carcere stabilito
per tali soggetti comprometterebbe le esigenze di tutela della
collettività;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1994, ha
dichiarato non fondata l’identica questione in riferimento all’art. 3
della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta al riguardo
argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
che la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza
collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che
nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le
misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella
custodiale degli arresti domiciliari, con l’aggiunta delle
prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono
consigliare;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 286- bis del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA