Sentenza N. 21 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
09/03/1967
Data deposito/pubblicazione
09/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/02/1967
Nicola JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof.
ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ
– Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1965 dal
Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli
Eleonora e l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco – laziale,
iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 26 marzo 1966.
Visti gli atti di costituzione di Fregoli Eleonora e dell’Ente
Maremma;
udita nell’udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l’avv. Enrico Ciantelli, per la Fregoli, e l’avv. Guido
Astuti, per l’Ente Maremma.
Con ordinanza del 20 aprile 1961, il Tribunale di Grosseto, nel
procedimento civile fra la signora Fregoli Eleonora e l’Ente per la
colonizzazione della Maremma, sollevò la questione di legittimità
costituzionale del decreto presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975,
ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini della
definizione del giudizio.
Il Tribunale espresse il dubbio circa la sussistenza di un eccesso
di delega del predetto decreto, in relazione all’art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, in quanto, nell’accertamento della consistenza
della proprietà terriera appartenente al defunto Bernardino Petrocchi
ai fini dello scorporo, sarebbero state comprese le particelle
catastali 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del foglio 69 del
catasto dei terreni del Comune di Massa Marittima costituenti il podere
“Scopalacce”, nonché i mappali 42 e 123 del foglio 70 dello stesso
Comune per i complessivi ettari 82, 26, 80 (particelle sostituite a
quelle del vecchio catasto 89, 91, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165,
166 e 167). Tali terreni, secondo l’assunto dell’attrice, non sarebbero
mai stati di proprietà del predetto Bernardino Petrocchi, bensì di
Giuseppe Petrocchi, per quanto attiene al podere Scopalacce,
pervenutogli per legato da Andrea Petrocchi (defunto nel 1928), e, per
quanto riguarda gli altri mappali, in seguito all’atto di divisione del
10 agosto 1940, intervenuto fra i fratelli Bernardino e Giuseppe
Petrocchi in relazione alla successione di Luigi Petrocchi.
Nell’accennata situazione lo scorporo avrebbe arrecato pregiudizio
alla proprietà degli eredi Petrocchi ed, in particolare, alla vedova
di Bernardino Petrocchi usufruttuaria per la quota vedovile.
Ai fini della non fondatezza della questione il Tribunale rilevava
che, attraverso la documentazione prodotta in causa, sembrava raggiunta
la prova che la valutazione della proprietà e quindi della quota di
scorporo sarebbe stata determinata in misura superiore al dovuto,
appunto per l’indebita inclusione dei mappali sopra ricordati.
Per quanto riguardava poi la validità, anche nei confronti della
vedova Fregoli, della rinunzia, da parte del detto erede (inserita in
un atto di transazione fra l’erede prof. Giulio Petrocchi e l’Ente
Maremma, del 5 luglio 1955) a fare valere l’illegittimità del decreto
di espropriazione, il Tribunale osservava che, nonostante tale
rinunzia, l’eventuale illegittimità del decreto non precludesse la
proponibilità della domanda di risarcimento di danni da parte della
signora Fregoli e respingeva perciò l’eccezione dedotta dall’Ente,
circa la improponibilità della questione di costituzionalità.
L’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232.
In questa sede si costituivano la signora Fregoli, rappresentata
dagli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, e l’Ente Maremma,
rappresentato dagli avvocati prof. Guido Astuti e Giovanni Galloni,
depositando le deduzioni rispettivamente il 28 settembre 1961 ed il 6
ottobre 1961.
La difesa della signora Fregoli concludeva per la dichiarazione di
illegittimità del decreto di scorporo, riportandosi, in particolare,
alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale,
nell’accertamento della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949,
occorre aver riguardo alla consistenza effettiva, escludendo
dall’esproprio i beni appartenenti a terzi estranei al soggetto, nei
riguardi del quale si svolge il procedimento di espropriazione. E ciò
nonostante le risultanze catastali che, a questo fine, avrebbero
soltanto valore indicativo e non determinante.
La difesa dell’Ente pur esprimendo dubbi sulla legittimazione a
proporre la questione di costituzionalità, nel merito riteneva, in
sostanza, che mancasse la prova dell’assunto della signora Fregoli;
poiché anche il giudice del merito si era espresso in termini
dubitativi, e poiché, d’altra parte, la procedura di esproprio si era
fondata sui dati catastali intestati al de cuius; ed era stata inoltre
respinta la domanda di rettifica dei medesimi, in quanto
corrispondevano a quelli contenuti nella denunzia di successione del
defunto Bernardino Petrocchi.
La difesa della signora Fregoli presentava, in termine, anche una
memoria illustrativa.
Con ordinanza del 7 giugno 1962, questa Corte restituiva gli atti
al Tribunale di Grosseto perché, tenuto conto dei documenti già
esibiti dalle parti e di quelli che potessero ulteriormente essere
acquisiti agli atti (compresi quelli relativi al reclamo proposto dagli
interessati per ottenere la rettifica del piano di esproprio),
accertasse:
1) se i mappali del vecchio catasto, corrispondessero, in tutto o
in parte, a quelli del nuovo catasto presi a base (secondo l’assunto
dell’attrice) per la compilazione del piano;
2) se le zone di terreno relative alle mappe sopra indicate non
fossero comprese, al 15 novembre 1949, nel patrimonio terriero di
Bernardino Petrocchi.
Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 29 settembre 1965, ha
ritenuto che, in seguito alla documentazione acquisita ed alla
consulenza tecnica espletata, sussiste la prova che la quota di
scorporo è stata determinata in misura superiore al dovuto, per essere
stato erroneamente calcolato nel complesso della proprietà di
Bernardino Petrocchi anche il fondo “Scopalacce” appartenente a terzi;
censito nel vecchio catasto toscano con le particelle sopra indicate,
della superficie di ettari 82, 28, 69 corrispondenti alle particelle
del nuovo catasto pure in precedenza menzionate.
Nella motivazione dell’ordinanza sono addotte le ragioni di
carattere tecnico e giuridico, in base alle quali ed in seguito agli
accertamenti espletati, il Tribunale è pervenuto alle predette
conclusioni. Accertamenti effettuati sia in base alla consulenza
tecnica, sia in base al testamento di Andrea Petrocchi del 19 luglio
1928, sia tenuto conto dell’atto di divisione, già ricordato,
intervenuto fra i fratelli Giuseppe e Bernardino Petrocchi il 10 agosto
1940, registrato a Livorno il 30 successivo. E poiché, si aggiunge
nell’ordinanza, secondo la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale, nel contrasto fra le intestazioni catastali e
l’effettiva appartenenza dei beni, a questa è necessario aver riguardo
ai fini della legittimità dell’esproprio, il Tribunale, confermando la
non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, ha di nuovo
rimesso gli atti a questa Corte.
L’ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1966, n. 76.
In questa seconda fase del giudizio, si è costituita la signora
Fregoli vedova Petrocchi, rappresentata dagli avvocati Enrico Ciantelli
e Paolo Arangio Ruiz, che hanno depositato le deduzioni il 25 gennaio
1966, riportandosi alle conclusioni già prese nella prima fase del
giudizio, chiedendo cioè la dichiarazione di illegittimità del
decreto di esproprio, sostanzialmente per le stesse ragioni esposte
nelle deduzioni precedenti.
Si è pure costituito l’Ente Maremma, rappresentato dagli avvocati
prof. Guido Astuti e Guido Ruo, che hanno depositato le deduzioni in
data 15 aprile 1966.
La difesa dell’Ente, dopo un ampio riferimento ai fatti ed allo
svolgimento della controversia, in sostanza ed in sintesi, prospetta
due ipotesi: se la Corte facesse riferimento a quanto ha messo in luce
il giudice a quo circa la situazione di fatto e di diritto verificatasi
nello svolgimento della procedura di esproprio, in tale ipotesi si
sarebbe nel caso di una pronunzia di illegittimità con la formula già
adottata dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto nel decreto di
scorporo siano stati compresi terreni non appartenenti al defunto
Bernardino Petrocchi, rimettendo gli accertamenti definitivi al
riguardo al giudice del merito.
Nell’eventualità peraltro che la Corte intendesse scendere
all’esame del merito della contestazione, la difesa dell’Ente espone
varie critiche alla relazione del consulente tecnico di ufficio,
contrapponendo gli accertamenti del consulente di parte, e si sofferma
ampiamente in un riesame della documentazione che era stata esibita
davanti al giudice a quo, indagine tendente a porre in rilievo come il
Tribunale non abbia esattamente valutato le risultanze dei documenti
predetti.
Conclude quindi in via principale perché la Corte dichiari
infondata la questione sollevata dal Tribunale di Grosseto; ed, in via
subordinata, perché dichiari la illegittimità parziale del decreto
presidenziale del 27 dicembre 1952, n. 3975, nei sensi sopra indicati.
Tanto la parte privata quanto l’Ente Maremma hanno depositato,
rispettivamente l’8 e il 10 novembre 1966, memorie illustrative delle
tesi sostenute nelle deduzioni confermando le conclusioni già prese.
1. – Nell’attuale fase della controversia, la questione da decidere
è delimitata dai quesiti proposti al giudice del merito con
l’ordinanza di questa Corte sopra menzionata.
In relazione a tali quesiti il Tribunale, confermando la rilevanza
e la non manifesta infondatezza della questione, ha precisato, come
risulta dall’ampia motivazione dell’ordinanza di rinvio, i due punti
che avevano suscitato qualche dubbio nella precedente fase del giudizio
e che avevano formato oggetto dell’ordinanza di questa Corte. Ha
precisato cioè che, in base ai documenti esibiti ed alla consulenza
tecnica espletata, risultava che la quota di scorporo (in base ai dati
del nuovo catasto corrispondenti ai mappali di quello precedente) era
stata determinata in misura superiore al dovuto, e ciò perché era
stato erroneamente calcolato nel complesso terriero intestato a
Bernardino Petrocchi, anche il fondo “Scopalacce”, appartenente a
terzi.
2. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in
situazioni del genere, non può essere disconosciuta la illegittimità
del decreto di scorporo, essendo comprensivo di zone di terreno non
appartenenti, in concreto, all’espropriando alla data del 15 novembre
1949, nonostante le intestazioni catastali, che non costituiscono per
se stesse prova della proprietà.
Poiché peraltro, gli accertamenti anzidetti sono contenuti in
un’ordinanza (il che, secondo la giurisprudenza di questa Corte è
sufficiente per l’esame della questione di costituzionalità dei
decreti di esproprio), la dichiarazione di illegittimità deve essere
espressa con la formula, in quanto si sia verificata l’accennata
situazione, in conformità della conclusione subordinata della difesa
dell’Ente Maremma. Formula che, pure in conformità della
giurisprudenza di questa Corte, fa salvo il giudizio definitivo del
Tribunale, circa la consistenza o meno dei rilievi esposti negli
scritti difensivi dell’Ente; ovvio essendo, che, in questa sede, non è
dato prendere in considerazione, né le osservazioni del consulente di
parte, né quelle relative all’interpretazione dei documenti di causa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese
zone di terreno non appartenenti all’espropriando alla data del 15
novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
ANTONINO PAPALDO – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.