Sentenza N. 33576 del 2001
Corte di Cassazione - Sezione Penale IV
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA 15 settembre 2001 n.33576
Osserva
1. Il 10 aprile 2000 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza in data 19 settembre 1997 del Tribunale della stessa città, con la quale Pannella Giacinto Marco era stato condannato a pena ritenuta di giustizia (sostituita quella detentiva con la sanzione della libertà vigilata per un periodo di otto mesi), per imputazione di cui all’art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990 (fatto del 27 agosto 1995).
Questi i fatti accertati dai giudici del merito.
Il 26 agosto 1995, negli uffici della Polizia presso la Camera dei Deputati, l’on. Paolo Vigevano, aderente al movimento politico del Club Palmella Riformatori, consegnava un documento, recante come prima firma quella dell’on. Marco Palmella, parlamentare europeo e presidente del movimento, con il quale si comunicava che l’indomani, 27 agosto, alle ore 11,15, presso il mercato di Porta Portese in Roma, si sarebbe tenuta un’iniziativa non violenta di disobbedienza civile alle attuali leggi proibizionistiche sulla coltivazione, vendita e consumo della cannabis e dei suoi derivati, e che, nell’occasione, i dirigenti del movimento avrebbero pubblicamente violato il D.P.R. n. 309/1990 cedendo a titolo gratuito sostanza stupefacente derivata dalla cannabis.
Il 27 agosto la preannunciata manifestazione aveva luogo e, nell’occasione, personale della Squadra Mobile della Questura di Roma, sequestrava sostanza stupefacente e procedeva all’arresto dell’attuale ricorrente e di altri esponenti del suindicato movimento. La sostanza sequestrata era risultata, poi, contenere gr. 137,282 di hascisc, con principio attivo pari a gr 6,8448, e gr 40,400 di marijuana, con principio attivo pari a gr 0,21.
1.1. Nel pervenire alla resa statuizione, la Corte territoriale riteneva la irrilevanza, ai fini della decisione, di due questioni difensivamente proposte, l’una riguardante «la mancata indicazione legislativa dei criteri determinativi della quantità minima di principio attivo delle sostanze ritenute stupefacenti, necessario a produrre l’effetto drogante…» (questione oggetto anche di proposta eccezione di illegittimità costituzionale); l’altra concernente la dedotta «sussistenza di una ipotesi di reato impossibile ex art. 49 c.p. qualora la percentuale di principio attivo fosse insufficiente, con conseguente esclusione dell’effetto drogante se la sostanza è inclusa fra quelle indicate nelle tabelle allegate alla legge».
Rilevavano, al riguardo, i giudici del merito, che «il Pannella non venne sorpreso in possesso, con finalità di cessione a terzi, soltanto di una singola dose di sostanze stupefacenti o al limite di più singole dosi, per cui – a parte il noto principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 24/6/1998 – si potrebbe discutere sulla conducenza dell’accertamento in ordine alla quantità di principio attivo contenuto da ciascuna dose»; egli, invece, «personalmente deteneva, ai fini della gratuita cessione, hascisc in quantità non certo modica e lo stupefacente non era suddiviso in dosi», all’uopo evocando le dichiarazioni del teste Pintore e gli esiti della effettuata consulenza tecnica; rilevavano, perciò, che «la questione di costituzionalità sollevata, a parte la sua fondatezza o meno, non appare, dunque, rilevante ai fini della decisione», né ai fini della determinazione della gravita del reato, «poiché la sanzione inflitta all’imputato è stata determinata nel minimo, qualificato il fatto di lieve entità ai sensi del comma quinto dell’ari. 73 D.P.R. 309/90, con la prevalenza delle attenuanti generiche, senza peraltro tener conto dell’aumento ex art. 81 c.p., ed applicando la sanzione sostitutiva prevista dalla legge 689/81… ».
Quanto ad una terza questione gravatoriamente sollevata («la legittimità della inclusione dei derivati della cannabis tra le sostanze stupefacenti agli effetti della sanzione penale e ciò per la ritenuta inefficacia drogante di tali sostanze»), rilevavano che la Corte Costituzionale ha precisato che la suddetta questione attiene alla discrezionalità del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di sostanza stupefacente, del resto correlata ad un preciso obbligo internazionale (v. Corte Cost. 23/7/1996, n. 296), ritenendo, quindi, che «non rientri nella competenza delPA.G. la soluzione del problema prospettato dall’appellante».
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) «mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte; mancanza o illogicità della motivazione sul punto della mancata assunzione della prova».
Deduce che con i motivi di appello era stata formulata richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione dei verbali delle deposizioni rese, nella qualità di consulenti di parte dell’on. Pannella in altro procedimento penale, dal prof. Alessandro Tagliamonte e dal prof. Fabrizio Starace, e del verbale delle dichiarazioni rese in quello stesso procedimento, dal consulente chimico del P.M., dott. Massimo Ciardi; era stata anche richiesta la rinnovazione dell’audizione del consulente chimico del P.M. in questo procedimento, brigadiere dei CC. Giorgio Santi, e s’era chiesto, infine, di «disporre, se del caso, perizia collegiale chimico-psichiatrico-tossicologica sulla sostanza in sequestro». Annota il ricorrente che «tali richieste muovevano dal contenuto delle consulenze di parte indicate…; si trattava di affermazioni di grande rigore e prestigio scientifico, che contestavano in radice i criteri di valutazione dei derivati della cannabis alla stregua di sostanze stupefacenti». Poiché nel frattempo, in quel diverso procedimento, era stata espletata una perizia collegiale, «le cui conclusioni… recepivano sostanzialmente le drastiche considerazioni critiche dei consulenti di parte», la Corte territoriale, sulla integrativa richiesta difensiva formulata all’udienza dell’11 maggio 1999, aveva disposto l’acquisizione dei verbali relativi alla deposizione dei periti Malizia e Muller, ma «ha del tutto omesso di motivare il mancato accoglimento della richiesta ex art. 603 c.p.p. di disporre una nuova perizia collegiale sulla sostanza stupefacente in sequestro, così come di nuovamente esaminare il consulente chimico del P.M., pur avendo espressamente dato atto di tali istanze nella parte riepilogativa dell’impugnata sentenza». Rileva che «la decisività di tale prova è indirettamente quanto inequivocabilmente riconosciuta dalla stessa Corte di Appello nel momento in cui essa ha ritenuto ‘ necessario rinnovare il dibattimento acquisendo la perizia collegiale Malizia-Muller resa nel diverso procedimento penale a carico di Marco Pannella». Soggiunge che «ne il macroscopico difetto di motivazione può ritenersi implicitamente owiato dal giudizio di irrilevanza della questione di costituzionalità proposta, così come dal giudizio di inapplicabilità dell’ari. 49 c.p., entrambi formulati sulla base della considerazione che il quantitativo trovato in possesso dell’imputato sarebbe tale da precludere ogni diversa valutazione – sollecitata dagli elaborati scientifici acquisiti – circa il quantitativo minimo di THC necessario e sufficiente a produrre effetti c.d. stupefacenti o comunque psicotropi»: chiarisce che «una siffatta lettura… evidenzierebbe comunque una manifesta illogicità della motivazione, in quanto fondata su una inversione logica e argomentativa del tutto inaccettabile», giacché «il giudizio sulla rilevanza o meno dei criteri determinativi delle dosi c.d. droganti ai fini dell’applicabilità – nel caso di specie – dell’ari. 49 c.p. deve necessariamente seguire all’espletamento della perizia; al contrario, la impugnata sentenza lo antepone ad essa, per conseguirne seppure, in ipotesi, solo implicitamente la superfluità».
Rileva, inoltre, che il vizio della sentenza impugnata può peraltro essere rilevato anche sotto il profilo della lettera d) dell’art. 606 c.p.p., vero è – si esplicita – che tale disposto normativo «fa riferimento alle prove indicate a mente del 2° comma dell’art. 495 c.p.p.», ma -assume il ricorrente – è illegittimo circoscrivere «la prova rilevante ai fini della lettera d) dell’ari. 606 c.p.p. rigorosamente alle prove richieste nella fase preliminare del dibattimento», dovendo, «in sostanza… riconoscersi il diritto delle parti alla prova anche con riferimento alla mera facoltà di sollecitare il giudice ad acquisire la stessa ex art. 507 c.p.p., riconoscendosi in capo al giudice, nella ipotesi che la prova così sollecitata sia rilevante, il dovere di accoglimento della stessa (e dunque della motivazione dell’eventuale diniego)… »;
b) «inosservanza della legge penale ed omessa motivazione in relazione agli artt. 42 e 43 c.p.».
Premesso che la sentenza impugnata «ha inoltre omesso del tutto di valutare l’elemento soggettivo del reato contestato… », rileva, a tal proposito, che «la iniziativa politica posta in essere da Marco Pannella fu caratterizzata dal dettagliato preannuncio della stessa proprio alla Autorità di Polizia ed all’autorità Giudiziaria…, con l’evidente intento di determinarne l’intervento: ciò che pone di per sé il problema della compatibilità di tale condotta con la contestata volontà di cessione».
Chiarisce che nelle «azioni di disobbedienza civile» (tra le quali va annoverata quella che occupa), «chi le compie intende denunziare la ritenuta ingiustizia o irrazionalità di una legge vigente, mediante la violazione di quel precetto: ma la violazione viene preannunciata non solo e non tanto alla pubblica opinione, quanto soprattutto alla Autorità di Polizia ed alla Autorità Giudiziaria, cioè a chi ha il compito ed il dovere di prevenire e reprimere quella violazione. Con la azione di disobbedienza civile, dunque, l’agente non solo si assume la responsabilità e la paternità del gesto, ma obbliga l’Autorità ad intervenire prima che la preannunciata violazione di legge si verifichi, nella pretesa (naturalmente tutta da verificare in concreto) che tale intervento preventivo e repressivo… vale ad evidenziare la irragionevolezza della legge violata, e a porre la questione alla attenzione della pubblica opinione». Nella specie – assume il ricorrente – si è però determinata la paradossale circostanza che la Polizia giudiziaria, pur avvertita con largo anticipo circa la intenzione dei manifestanti…, ha omesso di effettuare interventi di natura preventiva… Ma «questa scelta operativa della Polizia Giudiziaria non può certo modificare la realtà e la natura dell’iniziativa posta in essere da Marco Pannella, volta proprio a determinare l’intervento di repressione preventiva, secondo lo schema tipico delle azioni di disobbedienza civile». Conclude il ricorrente che «le conseguenze di tali premesse, in punto di qualificazione e valutazione dell’elemento soggettivo del reato, sono dunque evidenti, non potendosi, appunto ritenere che la detenzione dell’hascisc fosse, nelle intenzioni di Marco Pannella, destinata alla cessione a terzi, o meglio ancora al consumo di terzi, essendo invece finalizzata a determinare… l’intervento preventivo della Polizia Giudiziaria, istituzionalmente volto ad impedire la commissione del reato… ».
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, tale doglianza muove, in sostanza, dal ritenuto rilievo di un accertamento che, alla stregua di già esplicitate «affermazioni di grande rigore e prestigio scientifico», avrebbero potuto contestare «in radice i criteri di valutazione dei derivati della cannabis alla stregua di sostanze stupefacenti, cioè la nozione stessa di “dose drogante”, oltre che i criteri di calcolo del principio attivo minimo di THC ritenuto necessario al fine di produrre il preteso (e contestato) effetto drogante», e, in tale contesto, anche il nuovo esame del consulente chimico del P.M., si assume necessario «al fine di verifìcarne le asserzioni alla luce di quelle valutazioni critiche».
Ma su tali dedotte ragioni, alle quali rimane ancorata la prospettazione difensiva della necessità di una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, i giudici del merito hanno dato congrua e logicamente corretta risposta, che, di per sé, da anche evidente ed assorbente contezza della ritenuta superfluità di quella rinnovazione istruttoria dibattimentale, «non essendo conducenti le prove richieste dall’appellante», come annota la sentenza impugnata.
Hanno, infatti, essi rilevato che l’imputato «non venne sorpreso, con finalità di cessione a terzi, soltanto di una singola dose di sostanze stupefacenti o al limite di più singole dosi per cui… si potrebbe discutere sulla conducenza dell’accertamento in ordine alla quantità di principio attivo contenuto in ciascuna dose». Egli, invece, «personalmente deteneva, ai fini della gratuita cessione, hascisc in quantità non certo modica e lo stupefacente non era suddiviso in dosi…; aveva in mano un pane di hascisc che tentata di cedere ad un terzo, non riuscendo nell’intento per l’intervento della Polizia…; risulta che (a parte quanto venne sequestrato agli altri) al Pannella personalmente venivano sequestrati sette piccoli frammenti ed uno più grande di hascisc… da cui erano ricavabili ben 155 dosi singole».
D’altra parte, ed ancor più assorbentemente nel caso di specie, ha già avuto occasione questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 9973/1998, ric. Kremi, richiamata anche dalla sentenza impugnata) di rilevare che nel nostro ordinamento la nozione di stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli appositi elenchi, sicché la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto della imputazione possa non superare la c.d. «soglia drogante», in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto da fonti normative, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto. Ed il Giudice delle leggi ha escluso la illegittimità costituzionale della relativa normativa al riguardo, rilevando, tra l’altro, che «è risalente nel tempo l’affermazione della Corte circa la discrezionalità della valutazione del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di droga» (Corte Cosi, n. 296/1996, pure essa richiamata nella sentenza impugnata).
Rilevato, poi, che l’avere i giudici del merito acquisito «la perizia collegiale Malizia-Muller resa nel diverso procedimento a carico di Marco Pannella», non comportava, evidentemente, alcuna ipoteca di giudizio sulla necessità di disporre gli altri adempimenti richiesti, deve conclusivamente rilevarsi che i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del divisamente espresso nel non aver ritenuto «conducenti le prove richieste dall’appellante», atteso che, ai sensi dell’ari. 603.1 c.p.p., il giudice dell’appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se «ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti», sicché il positivo esercizio di tale potere rimane vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell’indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: condizioni, queste, nella specie correttamente ritenute insussistenti.
3.1. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di doglianza (che peraltro non appare specificamente a suo tempo prospettato nei motivi di appello). È, in ogni caso, sufficiente al riguardo rilevare che il mancato impedimento della commissione di un reato (ove, peraltro, tanto sia possibile) da parte di chi ha l’obbligo di impedirlo può, semmai, rilevare ai sensi del disposto dell’ari. 40.2 c.p., ma giammai rendere esente da penale responsabilità l’autore del reato. Ed assumendosi che non potrebbe ritenersi che «la detenzione dell’hascisc fosse nelle intenzioni di Marco Pannella, destinata alla cessione a terzi, o meglio ancora al consumo di terzi, essendo invece finalizzata a determinare… l’intervento preventivo della Polizia Giudiziaria», non v’è, di contro, che da richiamare le circostanze fattuali tutte accertate dai giudici del merito e sopra richiamate, che danno contezza di una condotta di certo sussumibile nella previsione normativa di cui alla norma incriminatrice.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.