Ordinanza N. 268 del 2011
Corte Costituzionale
Data generale
12/10/2011
Data deposito/pubblicazione
12/10/2011
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/10/2011
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
che il rimettente riferisce che in tal modo si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra coloro che hanno una abilitazione alla guida (e come tali sanzionabili anche con le sanzioni accessorie) e coloro invece che ne sono sprovvisti (quindi non sanzionabili con uguali sanzioni).
Considerato che il Giudice di pace di Cagliari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 126-bis, in materia di patente a punti», per violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall’art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 30 luglio 2010;
che, a prescindere dai molteplici profili di inammissibilità della questione, per l’assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza occorre restituire gli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (ex plurimis ordinanze n. 201 del 2011; n. 145 e n. 38 del 2010).
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI