Ordinanza N. 114 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
16/03/1989
Data deposito/pubblicazione
16/03/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/03/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e
riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4
e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1971, n. 114, (recte:
13 aprile 1977, n. 114), (Modificazioni alla disciplina dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 17
febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia
sul ricorso proposto da Carrassi Francesco contro l’Ufficio Imposte
Dirette di Foggia, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia,
con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 (R.O. n. 305 del 1988) nel
giudizio promosso da Carrassi Francesco contro l’Ufficio Imposte
Dirette di Foggia, diretto ad ottenere la detrazione, nella sua
dichiarazione dei redditi ai fini dell’I.R.P.E.F., degli interessi
passivi pagati per l’acquisto della casa di abitazione dalla moglie,
la quale non è obbligata a presentare la dichiarazione perché priva
di altri redditi oltre quello derivante dall’immobile di cui è
cointestataria, e, quindi, non legittimata ad effettuare la
detrazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, e
degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977,
n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
nella parte in cui non prevedono la suddetta detrazione, per
violazione degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, stante
la disparità di trattamento con i redditi derivanti dalla impresa
familiare e tra famiglie in cui è unica la fonte di produzione del
reddito e le famiglie in cui il reddito complessivo è prodotto da
più componenti;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte (sentenza n. 76 del 1983, ordinanza
n. 542 del 1987) ha dichiarato non fondata la stessa questione ora
sollevata;
che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una
diversa decisione;
che, anzi, lo stesso giudice a quo ha rinviato per la
motivazione dell’ordinanza in esame a quella della precedente
ordinanza di remissione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre
1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle
imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e
altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo
comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni
alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) degli
artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e
disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), nella
parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati
per l’acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere
detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a
presentare la dichiarazione dei redditi perché privo di altri
redditi oltre quello derivante dall’immobile di cui sia
cointestatario, in riferimento agli art. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado
di Foggia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI