Ordinanza N. 210 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
09/12/1982
Data deposito/pubblicazione
09/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), degli
artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), degli artt. 2, 7,
comma secondo, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 2 e
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del
contenzioso amministrativo), promossi con due ordinanze emesse il 6
ottobre 1981 della Corte di cassazione – Sezioni unite civili – e con
ordinanza emessa il 13 febbraio 1982 dal Pretore di Viterbo,
rispettivamente iscritte ai nn. 69, 70 e 223 del registro ordinanze
1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 157,
164 e 255 del 1982.
Visti gli atti di costituzione del Sindacato Nazionale Autonomo
Lavoratori Banca d’Italia – SNALBI -‘ dell’Unione Sindacale tra il
Personale dell’Istituto di Emissione – USPIE – e della Banca d’Italia;
udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che la Corte di cassazione e il Pretore di Viterbo hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034; 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.
Considerato che tali questioni, già dichiarate inammissibili con
sentenza n. 169 del 1982, sono state formulate – pur col nuovo richiamo
alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E – in modo da non
consentire l’esatta individuazione del thema decidendi.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 29,
n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 2 e 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E, promosse con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere