Ordinanza N. 412 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
24/12/1996
Data deposito/pubblicazione
24/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;
34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse il 22 marzo 1996 dal tribunale di Siena, il 12 gennaio 1996
dal tribunale di Foggia, il 31 ottobre 1995 dal tribunale di Prato,
il 15 gennaio, il 2 febbraio e il 28 marzo 1996 dal tribunale di
Foggia e l’11 marzo 1996 dalla Corte d’assise di Chieti,
rispettivamente iscritte ai nn. 744, 771, 812, 861, 867, 940 e 942
del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 34, 36, 38 e 40, prima serie speciale, dell’anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale di Foggia, con ordinanze del 12 e 15
gennaio 1996 (r.o. 771 e 861 del 1996), del 2 febbraio 1996 (r.o.
867 del 1996) e del 28 marzo 1996 (r.o. 940 del 1996); il tribunale
di Prato, con ordinanza del 31 ottobre 1995 (r.o. 812 del 1996); la
Corte d’assise di Chieti, con ordinanza dell’11 marzo 1996 (r.o. 942
del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il
giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del
tribunale del riesame – o dell’appello, secondo un profilo
prospettato dalla Corte d’assise di Chieti – avverso ordinanze in
tema di misure cautelari personali, in riferimento a diversi
parametri costituzionali, individuati dai giudici rimettenti negli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
che il tribunale di Siena, con ordinanza del 22 marzo 1996 (r.o.
n. 744 del 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice del
dibattimento che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma,
in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di misura
cautelare personale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione;
che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una
lesione dei parametri costituzionali invocati nella sostanziale
duplicazione di valutazioni nel merito che, nelle ipotesi
considerate, verrebbe ad essere effettuata dal giudice del
dibattimento, richiamando generalmente, a tal fine, gli enunciati
della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;
che, relativamente alla questione sollevata dal tribunale di
Siena (r.o. 744 del 1996), le suddette argomentazioni si indirizzano
verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che le norme impugnate sono già state sottoposte all’esame di
questa Corte, sotto i profili e in relazione ai parametri indicati;
che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione
di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame
(art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull’ordinanza che
dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o
dell’imputato, ovvero che come componente del tribunale dell’appello
avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare
personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato (art. 310 cod.
proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell’ordinanza anzidetta;
che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213, 285 e
392 del 1996);
che il rilievo che precede vale anche per la questione sollevata
dal tribunale di Siena nei confronti dell’art. 37, comma 1, cod.
proc. pen., essendosi già rilevato (ordinanza n. 213 del 1996) che
la censura lamenta la mancata previsione di un caso di ricusazione
che, stante il richiamo della disposizione impugnata all’art. 36
(comma 1, lettera g)) e perciò tramite questo all’art. 34 del
codice, rimanda al presupposto sostanziale della ricusazione,
costituito appunto dalla previsione concernente l’incompatibilità
del giudice, in relazione all’ipotesi oggetto della statuizione di
incostituzionalità n. 131 del 1996 sopra ricordata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, e
dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dai tribunali di Foggia,
Prato e Siena e dalla Corte d’assise di Chieti, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola