Ordinanza N. 500 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
10/11/1989
Data deposito/pubblicazione
10/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19
settembre 1988 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta al
n. 241 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno
1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza
19 settembre 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento
agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione;
che riferiva il Tribunale di procedere nei confronti di tale
Marsocci Antonio per avere denunziato come propria figlia naturale,
e, come tale, riconosciuta nella formazione dell’atto di nascita, una
bambina nata da tale D’Angelo Carmela, nubile, risultata poi invece
frutto di altra non identificata relazione della D’Angelo, per cui
veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di cui
all’art. 567, secondo comma, codice penale;
che osservava, però, il giudice a quo come, stando alla
prevalente attuale giurisprudenza, doveva constatarsi grave
disparità di trattamento nei confronti di chi veniva a versare in
tale ipotesi, rispetto a chi rendeva analoga falsa dichiarazione
all’Ufficiale di Stato civile successivamente alla formazione
dell’atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato a rispondere
al più del delitto di cui all’art. 495 codice penale, salvo che non
venisse addirittura mandato esente da qualsiasi responsabilità,
sotto il riflesso che la falsità in ordine alla procreazione non
poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualità personali;
Considerato che il giudice a quo, lamentando la differente e
minore tutela del neonato, chiede alla Corte una pronunzia con cui
anche il falso riconoscimento di figlio naturale successivo alla
formazione dell’atto di nascita venga ricompreso nell’ipotesi di
alterazione di stato prevista dall’art. 567, capoverso, codice
penale;
che, come appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso
riconoscimento è avvenuto contestualmente alla formazione dell’atto
di nascita;
che, in tal modo, il giudice a quo chiede una pronunzia additiva
in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso;
che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma,
codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere
con ordinanza 19 settembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI