Ordinanza N. 344 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
24/07/1998
Data deposito/pubblicazione
24/07/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il
trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
della Regione), e dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 25
maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale.
Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali
e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo
personale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 dicembre 1996
dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,
nei procedimenti relativi ai decreti n. 2600 del 30 agosto 1995, n.
1934 del 27 giugno 1995 e n. 4107 dell’11 novembre 1994 della
Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione
Siciliana, iscritte ai nn. 511 e 613 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e n. 39,
prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento di Di Bella Pietro, della
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione
regionale per la Sicilia, di Montalto Maria Rosa ed altre e della
Regione Siciliana;
Udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Giacomo D’Asaro per Di Bella Pietro e per la
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione
regionale per la Sicilia, Pompeo Mangano per Montalto Maria Rosa ed
altre e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la
Regione Siciliana.
Ritenuto che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la
Regione Siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 1996 (iscritta al
r.o. n. 511 del 1997) – in sede di riscontro successivo di
legittimità sul decreto di liquidazione del trattamento di pensione,
con decorrenza 1 luglio 1995, del signor Pietro Di Bella, emesso il
30 agosto 1995 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del
personale della Regione Siciliana – ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36 della legge della Regione Siciliana 23
febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale della Regione), e, in
subordine, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio
1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale.
Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali
e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo
personale);
che il rimettente – nel richiamare la legislazione statale
intervenuta in materia pensionistica, a partire dal d.-l. n. 384 del
1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992 (sul
c.d. blocco dei pensionamenti), seguito, poi, dall’art. 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla legge n. 724 del 1994,
dal d.-l. n. 262 del 1995 (non convertito) ed infine dalla legge n.
335 del 1995 – è dell’avviso che la normativa statale sulla
sospensione dei pensionamenti anticipati emanata nel periodo
1992-1995 possa includersi nella categoria delle “norme fondamentali
delle riforme economico-sociali” della Repubblica, sicché la stessa,
prevalendo sulla contrastante legislazione regionale, anche in virtù
del meccanismo abrogativo di cui all’art. 10, primo comma, della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli
organi regionali), è da reputare, come tale, immediatamente
applicabile al personale della Regione Siciliana;
che, ciò nonostante, il rimettente ritiene di sollevare
questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge
regionale n. 2 del 1962, il quale stabilisce che “per tutto quanto
non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative al personale civile
dell’Amministrazione dello Stato”;
che, ad avviso dell’ordinanza, la disposizione regionale,
costantemente interpretata nel senso che la compatibilità sussiste
solo in presenza di disposizioni statali più favorevoli, si pone in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non considerando “che la
funzione precipua della categoria delle “norme fondamentali delle
riforme economico-sociali” è da ricercare nella sicura volontà del
legislatore di una reductio ad unitatem di situazioni disciplinate in
modo palesemente o tendenzialmente diversificato proprio da parte
delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano nell’ambito della competenza legislativa primaria”;
che, inoltre, sarebbe violato anche l’art. 5 della Costituzione,
in riferimento al principio di unità e indivisibilità dello Stato,
tenuto conto della circostanza per cui “la normativa sulla
sospensione dei pensionamenti anticipati ha riguardato tutti i
lavoratori dello Stato, privati e pubblici”;
che, subordinatamente alla evidenziata prospettazione, viene
censurato, altresì, in riferimento agli artt. 3 e 5 della
Costituzione e sotto gli stessi profili enunciati per l’art. 36 della
legge regionale n. 2 del 1962, anche l’art. 1 della legge della
Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46, avendo questo recato alla
normativa statale in materia di sospensione dei pensionamenti
anticipati “non adeguamenti di mero dettaglio, ma modifiche idonee a
stravolgere l’impianto di tale normativa nella sua portata
complessiva”;
che, secondo il rimettente, la rilevanza delle sollevate
questioni di costituzionalità, nonostante l’affermata diretta
applicabilità della normativa statale nei confronti dei pensionati
della Regione Siciliana, va ricercata in una esigenza di “certezza
del diritto”, così come valorizzata dalla stessa Corte
costituzionale con la sentenza n. 153 del 1995;
che hanno spiegato intervento la Regione Siciliana, in persona
del Presidente p.-t., il signor Pietro Di Bella (depositando,
altresì, memoria integrativa nell’imminenza dell’udienza) e la
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) –
Sezione Regionale per la Sicilia, in persona del Segretario regionale
p.-t., invocando tutti una declaratoria di inammissibilità ovvero di
infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente;
che la medesima Sezione di controllo, con altra ordinanza in pari
data (iscritta al r.o. n. 613 del 1997) – in sede di riscontro
successivo di legittimità sui decreti di liquidazione del
trattamento pensionistico in favore dei signori Salvatore Meli e
Concetta Ficarra, emessi, rispettivamente, il 27 giugno 1995 e l’11
novembre 1994 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale
della Regione Siciliana – ha sollevato analoga questione di
legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2, e, in subordine, dell’art. 1 della legge
regionale 25 maggio 1995, n. 46, per asserito contrasto con gli artt.
3 e 5 della Costituzione.
che il rimettente – evidenziata la diretta incidenza sul
trattamento di pensione della Ficarra dell’art. 11, comma 16, della
legge n. 537 del 1993, concernente la riduzione dell’importo del
trattamento di quiescenza anticipato, quale disposizione da
ascriversi anch’essa alla categoria delle “norme fondamentali delle
riforme economico-sociali” della Repubblica – svolge, a sostegno
delle sollevate questioni di costituzionalità, argomentazioni
identiche a quelle dell’ordinanza iscritta al r.o. n. 511 del 1997;
che sono intervenuti in questo giudizio, oltre alla Regione
Siciliana, le pensionate regionali Maria Rosa Montalto, Angela
Scardino, Contessa Pecorella, Anna Maria Ferrini, Vincenza Corda,
Carmela Scaletta, Giovanna Ingrassia, Anna Maria Di Stefano, Elena
Alagna, Maria Rita Trapani, Anna Lombardo, Rosa Maria Gerardi,
nonché, con separato atto, Giuliana Sirianni e Margherita Noto,
concludendo per una declaratoria di inammissibilità ovvero di
infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità;
che, con ordinanza pronunciata in udienza, sono stati dichiarati
inammissibili gli interventi spiegati dalla C.A.S.I.L. e da tutte le
predette pensionate già dipendenti della Regione Siciliana.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono le medesime
questioni, vanno riuniti;
che l’intervento spiegato dal signor Pietro Di Bella va
dichiarato inammissibile, non essendo egli legittimato ad intervenire
in questa sede;
che le ordinanze, per un verso, danno per scontata la diretta
applicabilità della normativa statale in materia di “blocco” dei
pensionamenti di anzianità e di riduzione dei relativi trattamenti
al personale della Regione Siciliana, stante il riconosciuto
carattere di “norme fondamentali delle riforme economiche sociali”
prevalenti sulla contrastante legislazione regionale, in virtù del
meccanismo abrogativo di cui all’art. 10, primo comma, della legge 10
febbraio 1953, n. 62, e, dall’altro, ritengono, comunque, di
sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione,
questione di costituzionalità dell’art. 36 della legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2, nonché, in subordine, dell’art. 1 della legge
regionale 25 maggio 1995, n. 46;
che devesi, preliminarmente, rilevare la evidente contraddizione
della prospettazione del rimettente, il quale, pur mostrando di
ritenere direttamente applicabili le norme statali, e dunque non
quelle regionali impugnate, solleva nondimeno le questioni nei
termini di cui in premessa;
che non appare pertinente il richiamo alle “ragioni essenziali di
certezza del diritto” cui fa riferimento l’invocata sentenza n. 153
del 1995, perché in quel caso il rimettente, diversamente da quanto
reputato dalla Sezione di controllo siciliana, aveva espressamente
affermato essere “non abrogate” le disposizioni di legge regionale
ritenute in contrasto con la Costituzione;
che, conclusivamente, l’attivazione del giudizio di
costituzionalità da parte del rimettente appare volta a cercare
l’avallo di questa Corte sulla bontà delle ragioni dal medesimo
esposte in punto di prevalenza della normativa statale in materia di
pensionamenti di anzianità, in vista, perciò, di una finalità
estranea al giudizio incidentale di legittimità costituzionale,
deputato a risolvere effettivi dubbi di costituzionalità sulle norme
denunciate e non a suffragare tesi interpretative (cfr., ex plurimis
ordinanze nn. 70 del 1998 e 410 del 1994, nonché sentenze nn. 321
del 1995, 456 e 242 del 1989);
che, pertanto, le questioni sollevate dalla Sezione di controllo
della Corte dei conti per la Regione Siciliana sono manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge
della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il
trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
della Regione) e, in subordine, dell’art. 1 della legge della Regione
Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il
personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione.
Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali
ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5
della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti
per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella