Ordinanza N. 139 del 1973
Corte Costituzionale
Data generale
16/07/1973
Data deposito/pubblicazione
16/07/1973
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/06/1973
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI, Giudici,
8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente
modificazioni al codice di procedura penale), in relazione agli artt.
170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1971 dal
pretore di Avigliana sull’incidente di esecuzione penale sollevato da
Lupato Agostino Ottavio, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15
settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 3 del
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, recante disposizioni transitorie, di
coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517,
nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576 secondo comma,
del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che davanti a questa Corte non si sono costituite le parti.
Considerato che la norma dell’art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n.
666, con sentenza n. 54 dell’11 marzo 1971 è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescriveva che il
decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessava
di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice
competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del
giudice di primo grado. E ciò riconoscendosi che risponde al precetto
dell’art. 24 Cost. l’esigenza che siano disposte nuove ricerche dopo
la pronuncia della sentenza contumaciale di primo grado ai fini della
notificazione dell’estratto di essa, onde rendere effettivamente
possibile all’imputato contumace l’esercizio della difesa fin dal
momento in cui sorge nei suoi riguardi l’onere dell’impugnazione;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione come sopra prospettata, anche relativamente agli artt. 170,
199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, c.p.p., le cui
disposizioni sono state richiamate dal giudice a quo in via meramente
accessoria e complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di
attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955,
n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell’11
marzo 1971, nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576,
secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in
riferimento al suddetto art. 3.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere