Ordinanza N. 171 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1970
Data deposito/pubblicazione
18/11/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi:
l) con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra Ghirardini Renzo, il curatore del
fallimento Ghirardini e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia,
iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;
2) con ordinanza emessa il 21 febbraio 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Bisi Ferdinando, Palenga Alessandro ed
altri, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, emesse
rispettivamente, il 17 gennaio 1970, dal tribunale di Pistoia e dal
pretore di Roma, il 21 febbraio 1970, è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui non prevede
l’obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in
camera di consiglio;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 12 marzo
1970, il sig. Palenga Alessandro, assistito dall’avv. Vincenzo
Colacino.
Considerato che la disposizione denunziata, nei sensi sopra
prospettati, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da
questa Corte con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;
che pertanto, assorbito ogni altro rilievo, va dichiarato con
ordinanza che la questione stessa è manifestamente destituita di
fondamento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con
sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede
l’obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in
camera di consiglio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.