Ordinanza N. 144 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1977
Data deposito/pubblicazione
06/12/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/11/1977
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1975 dalla
Commissione tributaria centrale, il 14 luglio 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Sondrio, il 9 giugno 1976 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Milano, il 9 giugno 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Rovigo, il 23 settembre 1976 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Avellino, il 19 maggio 1976 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Verona, il 3 maggio 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Pisa, il 12 luglio 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Enna, il 7 maggio 1976 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Latina, il 5 gennaio 1977 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Avellino, il 30 novembre 1976 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Gorizia, il 18 dicembre 1976 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Foggia, il 5 ottobre 1976 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Frosinone, il 29 novembre 1976
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sala Consilina, il 25
novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Imperia e il 3
maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, iscritte
rispettivamente ai nn. 680, 689, 694, 695, 734 e 737 del reg. ordinanze
1976 e ai nn. 70, 71, da 81 a 92, 95, 96, 112, 137, 138, 139, 173, 220,
da 226 a 229 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ai nn. 340 e 346 dell’anno 1976 e ai nn.
31, 51, 94, 100, 107, 148 e 162 dell’anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario).
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;
che la Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, con le
ordinanze n. 734/1976 e 92/1977, ha sollevato la questione di
legittimità dell’art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento
all’art. 24 Cost., con riguardo alla irreparabilità degli effetti
della mancata proposizione della stanza per fissazione di udienza, dato
che i nuovi termini di decadenza e prescrizione previsti dallo stesso
art. 44, terzo comma, concernono solo gli ulteriori atti degli Unici
per la definitiva attuazione della pretesa tributaria; ma che, anche
sotto questo profilo, la questione deve dichiararsi infondata, in
quanto la sanzione della estinzione del procedimento per inattività
del contribuente trova giustificazione nelle speciali esigenze connesse
alla prima attuazione della riforma, come già precisato nella
motivazione della sentenza di questa Corte, la quale ha altresì
ritenuto l’ammissibilità del reclamo alla Commissione avverso
l’ordinanza presidenziale; mentre non integra ulteriore profilo di
contrasto con l’art. 24 Cost. la circostanza che nel processo
tributario, diretto all’annullamento di atti di imposizione o di
comportamenti equipollenti della pubblica amministrazione, il termine
per ricorrere sia sempre termine di decadenza, e non possa trovare
applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall’art. 310
del codice di procedura civile;
che anche nelle altre ordinanze non sono prospettati profili nuovi,
né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la
propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,
sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n.
63 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere