Ordinanza N. 81 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1968
Data deposito/pubblicazione
27/06/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
secondo comma, del D. L.5 marzo 1942, n. 186 (sull’applicazione delle
imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza), promossi con due
ordinanze emesse il 18 ottobre 1966 dalla Commissione provinciale delle
imposte dirette e indirette di Milano sui ricorsi di Squassi Luigi e di
Peirani Guglielmina contro l’Ufficio del registro di Milano, iscritte
ai nn. 71 e 72 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Milano, con due ordinanze emesse in pari data, il 18
ottobre 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, secondo comma, del D. L. 5 marzo 1942, n. 186;
che la norma è stata denunciata perché la provvisoria esecuzione
del provvedimento giudiziario di primo grado non sarebbe giustificata
“da un particolare motivo giuridico” e perché in particolare la
sopratassa del 10 per cento, gravante su chi non esegua entro 30 giorni
quel provvedimento, violerebbe le “condizioni d’eguaglianza del
cittadino” (art. 3 Cost.), limitando inoltre il suo diritto di
impugnazione dello stesso provvedimento (art. 24 della Costituzione);
che l’Amministrazione delle finanze dello Stato si è costituita
con deduzioni depositate l’11 aprile 1967 e il 18 aprile 1967,
chiedendo, anche in una breve memoria depositata il 29 maggio 1968, una
dichiarazione di manifesta infondatezza;
Considerato che, con sentenza n. 76 del 2 dicembre 1965 di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale del secondo comma
della norma denunciata, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 (e
113) della Costituzione, è stata dichiarata non fondata perché la
sopratassa trova la sua giustificazione nella particolarità della
disciplina di quel tipo di tributo e nella sua connessione con lo
“speciale procedimento coattivo di riscossione tipico delle imposte di
registro” per cui il rapido pagamento della sopratassa “può essere uno
stimolo all’esercizio” dell’impugnativa;
che in precedenti pronuncie (31 marzo 1961 n. 21 e 7 luglio 1962
nn. 86 e 87) questa Corte ha escluso la illegittimità costituzionale
di norme relative all’esecutorietà degli atti amministrativi in
materia fiscale con motivazioni che valgono a fortiori per
l’esecutorietà degli atti giurisdizionali di primo grado nella stessa
materia e sul punto in esame;
che non s’adducono né sussistono motivi perché ci si discosti
dalle predette decisioni;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalle ordinanze
riportate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale dell’art. 4,
secondo comma, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (sull’applicazione delle
imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI.