Ordinanza N. 384 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1985
Data deposito/pubblicazione
30/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l’elezione
dei consigli comunali nella Regione siciliana) promosso con ordinanza
emessa il 26 ottobre 1984 dalla Corte d’appello di Catania con
procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e la Commissione
Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta n. 98 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 155 bis del 3 luglio 1985.
Visto l’atto di costituzione di Leonardo Bonaccorso;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro.
Rilevato che con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, n. 6, del d. Pres. Reg. Sic.
20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l’elezione dei consigli
comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui, affermando
l’ineleggibilità a consigliere comunale di “coloro che hanno lite
pendente con il Comune”, prevede, per il cittadino siciliano, una causa
di ineleggibilità che, ai sensi della l. 23 aprile 1981 n. 154, non è
più operante per gli altri cittadini dello Stato;
che, nel presente giudizio si è costituito il sig. Leonardo
Bonaccorso, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Prof.
Antonio D’Atena, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della
questione;
considerato che la questione è stata già risolta con la sentenza
n. 162 del 1985 di questa Corte, che ha fra l’altro dichiarato,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, n. 6, della legge Reg.
Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell’art. 5, n. 6, del t. u. per
l’elezione dei consigli comunali della Regione siciliana approvato con
d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, “nella parte in cui prevede una
situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità”;
che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la
riproposta questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. con
l’ordinanza in epigrafe, dell’art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9
marzo 1959 n. 3, riportato nell’art. 5, n. 6, del t. u. per l’elezione
dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con d. Pres.
Sic. 20 agosto 1960 n. 3, la cui illegittimità costituzionale, “nella
parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di
incompatibilità”, è già stata dichiarata con sentenza n. 162 del
1985.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere