Ordinanza N. 298 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
28/06/2002
Data deposito/pubblicazione
28/06/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/06/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo
2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Nicolò Antonio Cuscunà nei confronti dell’on. Sergio
Tanzarella, promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez.
distaccata di Caserta, con ricorso depositato il 10 luglio 2001 ed
iscritto al n. 195 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ricorso datato 4 giugno 2001 e depositato nella
cancelleria della Corte il 10 luglio 2001, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, investito di un
giudizio nei confronti del deputato Antonio Nicolò Cuscunà per il
reato di diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
con la quale l’Assemblea, nella seduta del 16 marzo 2000 (documento
IV-quater n. 120), ha dichiarato, su conforme parere della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali era in corso
il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni – contenute in un
manifesto di propaganda di partito del giugno 1995 e dal tenore
asseritamente diffamatorio nei confronti di altro membro del
Parlamento, l’on. Sergio Tanzarella – per le quali non vi sarebbe il
necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi,
la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del
giudizio.
Considerato che, in questa sede, occorre delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, in ordine al profilo soggettivo, non è dubbio che il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta,
sia legittimato a sollevare conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è
investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione
dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza della
deliberazione, ritenuta illegittima per erroneità dei relativi
presupposti, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le
dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il
giudizio, come insindacabili, in quanto comprese nell’esercizio delle
funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, nei
confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Caserta, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola