Ordinanza N. 516 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze
emesse dal Tribunale di Benevento e dalla Corte d’appello di Palermo,
iscritte rispettivamente ai nn. 535, 562 e 563 del registro ordinanze
1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 34 e
36, prima serie speciale dell’anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di
Benevento e la Corte d’appello di Palermo dubitano della legittimità
costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a
partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che nello stesso
procedimento abbia pronunciato o concorso a pronunciare un
provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini
preliminari (ordinanza del Tribunale di Benevento), ovvero quale
componente del Tribunale che ha proceduto al riesame di provvedimenti
coercitivi ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.;
che la mancata previsione dell’incompatibilità nonostante la
già acquisita conoscenza e valutazione – sia pure in una diversa
sede processuale – degli atti delle indagini preliminari,
comporterebbe: secondo il Tribunale di Benevento, una violazione del
diritto di difesa (art. 24) e dei precetti di cui agli artt. 3, 27 e
97 Cost.; secondo la Corte d’appello di Palermo, una violazione dei
principi generali della legge delega n. 81 del 1987 – e quindi degli
artt. 76 e 77 Cost. – ed un pregiudizio alla garanzia di terzietà
del giudice contenuto nell’art. 25 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le
predette questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che i suddetti giudizi possono essere riuniti in
quanto vertono su questioni analoghe;
che le questioni prospettate dal Tribunale di Benevento in
riferimento agli artt. 3, 27 e 97 Cost. non possono essere prese in
considerazione, in quanto sono sfornite di una benché minima
motivazione;
che le censure di violazione dei principi della legge delega
(art. 76 Cost.) e della garanzia di imparzialità del giudice (art.
25 Cost.), già prospettate in termini analoghi con riferimento
all’adozione di provvedimenti in tema di libertà personale, sono
state dichiarate non fondate con la sentenza n. 502 del 1991;
che a tale riguardo le ordinanze della Corte d’appello di
Palermo non prospettano argomentazioni o profili nuovi;
che infine, una volta negata la menomazione della garanzia di
imparzialità del giudice, deve conseguentemente escludersi che possa
risultare compromesso il diritto di difesa dell’imputato;
che pertanto tutte le predette questioni devono essere
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del
giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento
di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale
componente del tribunale del riesame di cui all’art. 309 dello stesso
codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 13 giugno
1991 (r.o. n. 535 del 1991);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma,
nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al
giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a
pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del
tribunale del riesame di cui all’art. 309 dello stesso codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione,
dalla Corte d’appello di Palermo con due ordinanze del 10 giugno 1991
(r.o. nn. 562 e 563 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI