Ordinanza N. 277 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1994
Data deposito/pubblicazione
30/06/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/06/1994
Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il
23 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, sul
ricorso proposto da Papini Teresa contro il Ministero del Tesoro,
iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell’anno 1994;
Udito nella Camera di consiglio dell’8 giugno 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che la Corte dei conti, sez. III, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 23 marzo 1993, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o
di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di
guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte,
di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge;
che, secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe
irrazionale, in quanto non coerente sia con la natura risarcitoria
del trattamento pensionistico di guerra, sia con il fine di
solidarietà da parte dello Stato nei confronti dei soggetti colpiti
da gravi eventi bellici;
che la norma si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 3
della Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento a
danno della vedova passata a nuove nozze rispetto a quella che non si
sia risposata; con l’art. 2 della Costituzione per violazione del
principio di tutela dei diritti dei soggetti che compongono la
famiglia intesa come “formazione sociale”, oltre che del principio di
solidarietà; con l’art. 31, primo comma, della Costituzione, in
quanto non agevola la formazione della famiglia legittima e
l’adempimento dei relativi compiti; con i principi contenuti negli
artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.
Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa
Corte, la quale, con sentenza n. 361 del 1993, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma impugnata “nella parte in
cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica
perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o
venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo
superiore al limite previsto dall’art. 70 della stessa legge”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare
(o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione
di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in
parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30,
primo comma, 31, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei
conti, sez. III, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA