Ordinanza N. 405 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1996
Data deposito/pubblicazione
20/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI;
669-quater, 669-quinquies del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal giudice istruttore del
tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Soc.
Bellatrix s.a.s. e Strapazzini Resine s.r.l., iscritta al n. 254 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare finalizzato ad
ottenere un sequestro conservativo, l’adito Tribunale di Pesaro ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, degli artt. 383, 669-ter,
quater e quinquies del codice di procedura civile;
che, ad avviso del giudice a quo, tale complesso di norme
contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione per un’ingiustificata
disparità di trattamento tra coloro che hanno chiesto un
provvedimento cautelare prima dell’entrata in vigore della riforma di
cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e coloro i quali l’hanno
chiesto successivamente, nonché tra chi richiede tale provvedimento
in pendenza del giudizio di cassazione e chi lo richiede in altri
gradi del giudizio;
che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero lesi anche l’art.
24 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non
permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere
la richiesta di provvedimento cautelare durante la pendenza del
giudizio di cassazione, nonché l’art. 25 della Costituzione, in
quanto, non potendosi ritenere la Corte di cassazione giudice
strutturalmente idoneo alla concessione dei provvedimenti cautelari,
il sistema non consentirebbe di conoscere ex ante con sicurezza quale
sia il giudice competente in tale caso;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sollevata sia dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo lamenta, in sostanza, l’incoerenza
delle norme impugnate nella parte in cui non consentirebbero di
individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle
richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di
cassazione;
che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il
sistema di norme impugnato in questa sede consente, mediante i vari
strumenti interpretativi, di individuare il giudice competente anche
nel caso in esame;
che tale compito di individuazione spetta al giudice del merito;
che, pertanto, la questione posta all’esame della Corte si
risolve nella prospettazione di un dubbio interpretativo, la cui
risoluzione è rimessa al giudice a quo, non potendo tale dubbio dare
luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale;
che, infatti, come più volte affermato da questa Corte
(ordinanza n. 427 del 1994), il sindacato di costituzionalità non è
preordinato a valutare l’incertezza in ordine all’applicabilità
delle norme, bensì ad eliminare la norma eventualmente viziata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, quater e
quinquies del codice di procedura civile sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Pesaro con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola