Ordinanza N. 5 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
13/01/1966
Data deposito/pubblicazione
13/01/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/01/1966
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1964 dal Tribunale di
Siracusa sul ricorso di Happich Hanni, iscritta al n. 114 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Siracusa, in data 29
dicembre 1964 (pervenuta alla Corte il 12 giugno 1965), è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del
Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione;
che l’ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale
di Milano 30 settembre 1964, nella quale era stata sollevata la
medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 274 del
Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione,
questa Corte, con sentenza n. 70 del 12 luglio 1965, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 274 del
Codice civile, per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo
con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte
in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in
contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all’art.
24, secondo comma, della Costituzione; e ha inoltre dichiarato, sempre
in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione,
l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 274 del
Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell’inchiesta
anche nei confronti delle parti;
che per effetto di tale sentenza, l’art. 274 del Codice civile ha
cessato di avere efficacia per le parti ritenute costituzionalmente
illegittime (art. 136 della Costituzione; art. 30, terzo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 274 del Codice civile, in riferimento agli
artt. 24 e 111 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti
al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.